Sentenza n. 3132/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sul procedimento d'ufficio, avviato a seguito dell'infortunio in servizio del 13 settembre 2024, con cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo per la patologia “trauma del massiccio facciale con ematoma palpebrale a sn” di cui alla domanda dell’8 febbraio 2025; e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla relativa istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell'equo indennizzo per una patologia conseguente a un infortunio in servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di avere riportato, nello svolgimento delle proprie mansioni, la patologia consistente in trauma del massiccio facciale con ematoma palpebrale sinistro e di avere presentato l'8 febbraio 2025 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con corresponsione dell'equo indennizzo. Ha lamentato la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 461/2001, poiché l'Amministrazione non avrebbe concluso il procedimento entro il termine di 290 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il Ministero dell'Interno ha riferito di avere istruito la pratica e di averla trasmessa alla Commissione Medica Ospedaliera, il cui verbale non era stato ancora trasmesso nonostante un sollecito nel gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'obbligo di provvedere, che il ritardo fosse dipeso dalla mancata trasmissione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera: l'Amministrazione, titolare del potere, deve attivarsi per acquisire gli apporti istruttori necessari e concludere il procedimento nei termini. Nel giudizio ex art. 117 c.p.a. l'interesse tutelato consiste, salvo i casi in cui non residuino discrezionalità e non siano necessari accertamenti istruttori, nell'ottenimento di una manifestazione espressa di volontà dell'Amministrazione, indipendentemente dal suo contenuto. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di compulsare la Commissione Medica Ospedaliera e successivamente il Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il MEF, adottando senza indugio un provvedimento espresso e motivato, favorevole o sfavorevole, sulla domanda. La sentenza non ha accertato la fondatezza sostanziale della pretesa al riconoscimento della causa di servizio o all'equo indennizzo, rimessa all'Amministrazione dopo gli adempimenti istruttori. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
obbligo di conclusione del procedimento
L'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto, anche quando debba acquisire apporti istruttori da altri organi.
art. 97 Cost.
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
L'azione amministrativa deve essere improntata a tempestività e a una formale manifestazione espressa della volontà amministrativa.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
termine di 290 giorni dalla presentazione dell'istanza
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e prevede il termine procedimentale richiamato dal giudice.
art. 117 c.p.a.
giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione
Consente di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere quando l'Amministrazione non conclude il procedimento.
art. 31, comma 3, c.p.a.
la pronuncia giudiziale non impinge sulla "sostanziale fondatezza" della pretesa; "adempimenti istruttori"
Nel giudizio sul silenzio, quando residuano discrezionalità e attività istruttorie, il giudice ordina all'Amministrazione di provvedere senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale della pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., l'interesse del privato consiste, di regola, nell'ottenere una formale manifestazione espressa della volontà amministrativa, quale che sia il contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento; il giudice può ordinare di provvedere senza anticipare la decisione sostanziale quando residuano discrezionalità o accertamenti istruttori.
- La mancata acquisizione di un parere o verbale endoprocedimentale da parte di un organo tecnico non esonera l'Amministrazione titolare del potere dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto, dovendo essa attivarsi e sollecitare gli organi coinvolti.
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione deve acquisire gli apporti della Commissione Medica Ospedaliera e del Comitato di Verifica per le cause di servizio, adottando poi un provvedimento espresso e motivato sulla domanda, senza che il giudizio sul silenzio possa sostituire tali valutazioni tecniche.
- Nel bilanciamento tra completezza dell'istruttoria e certezza dei rapporti giuridici, l'Amministrazione non può procrastinare indefinitamente la conclusione del procedimento, soprattutto quando sono in gioco benefici economici o previdenziali del dipendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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