Ordinanza del 05/07/2018 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia riguarda il silenzio-rifiuto opposto all’istanza di rimborso di € 132.911,00 versati nel 2013 a titolo di addizionale IRES da un’impresa del settore creditizio, finanziario o assicurativo. La Commissione Tributaria Regionale di Torino ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, D.L. 133/2013, per possibile violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il tributo colpiva soltanto determinate categorie senza una dimostrata maggiore capacità contributiva, e dell’art. 77 Cost., poiché l’esigenza finanziaria sarebbe stata creata dalla contestuale abolizione della seconda rata IMU. Gli atti sono trasmessi alla Corte costituzionale.
Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sulla legittimità dell’addizionale IRES dell’8,5% prevista dall’art. 2, comma 2, D.L. 133/2013
Ordinanza sull’addizionale IRES per il periodo d’imposta 2013
L’ordinanza trae origine dall’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata l’8 luglio 2014 per l’importo di € 132.911,00, relativo all’addizionale IRES versata per il periodo d’imposta 2013. Il tributo era stato introdotto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, nella misura dell’8,5%, a carico delle imprese creditizie, finanziarie e assicurative, della Banca d’Italia e degli enti esercenti attività assicurativa.
Motivi originari del ricorso
La società contribuente aveva contestato la legittimità costituzionale della norma istitutiva dell’addizionale, deducendo:
- la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza;
- la violazione dell’art. 53 Cost., relativo alla capacità contributiva;
- la violazione dell’art. 77 Cost., per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti per l’adozione di un decreto-legge.
Posizione dell’Agenzia delle Entrate nel primo grado
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino si è costituita sostenendo l’infondatezza delle censure. Secondo l’Ufficio, il sindacato costituzionale in materia di uguaglianza e capacità contributiva deve limitarsi a verificare che la disciplina non sia arbitraria, irragionevole o manifestamente sproporzionata.
L’Amministrazione ha sostenuto che il legislatore può introdurre aggravamenti fiscali per specifiche categorie di contribuenti, purché tali misure siano ragionevoli, eccezionali e temporanee. L’addizionale sarebbe stata giustificata dalla necessità di reperire rapidamente risorse per finanziare l’abolizione della seconda rata IMU relativa alle abitazioni principali e alle fattispecie assimilate, con finalità solidaristiche e redistributive a favore delle fasce più deboli della popolazione.
Secondo l’Ufficio, le imprese bancarie, creditizie e assicurative costituivano categorie dotate di adeguata forza economica e finanziaria, tali da poter sostenere temporaneamente il maggiore prelievo e garantire l’incasso delle somme entro i termini previsti.
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 216/1/2017, depositata il 16 febbraio 2017, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il legislatore potesse assoggettare determinate categorie a una specifica tassazione senza violare la Costituzione, purché il trattamento non fosse palesemente irrazionale o manifestamente sproporzionato. I principi di uguaglianza e capacità contributiva non imporrebbero un’identica imposizione per ogni contribuente, ma consentirebbero differenziazioni fondate sulla diversa capacità economica e su finalità di solidarietà sociale.
La Commissione ha considerato non arbitraria la scelta legislativa, valorizzando:
- il carattere eccezionale e transitorio dell’addizionale;
- la finalità solidaristica e redistributiva dichiarata dal Governo;
- la necessità di reperire rapidamente le somme necessarie all’abolizione della seconda rata IMU;
- la maggiore forza economica e finanziaria attribuita alle categorie colpite.
Quanto all’art. 77 Cost., il giudice di primo grado ha ritenuto che l’intervento governativo fosse collegato a una situazione di emergenza sociale ed economica e rispondesse a una precisa scelta di politica economica.
Motivi dell’appello
La società ha proposto appello riproponendo le censure originarie e contestando la mancata rimessione della questione alla Corte costituzionale.
Con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ha dedotto che:
- il principio di uguaglianza e quello di capacità contributiva non consentirebbero deroghe giustificate soltanto dall’esigenza di reperire risorse per attuare il programma politico del Governo;
- le imprese bancarie non sarebbero necessariamente economicamente più forti delle altre imprese;
- l’abolizione dell’IMU sulla prima casa avrebbe favorito tutti i proprietari, senza una selezione in base al reddito, e non avrebbe quindi realizzato una vera redistribuzione della ricchezza;
- l’addizionale avrebbe colpito una ricchezza meramente ipotetica, non supportata da indagini empiriche;
- anche l’eventuale maggiore capacità contributiva delle banche non avrebbe legittimato un’imposta applicata all’intero reddito, anziché a uno specifico indice di maggiore ricchezza;
- la transitorietà del prelievo non sarebbe sufficiente a escluderne l’illegittimità costituzionale.
Con riferimento all’art. 77 Cost., la società ha sostenuto che:
- l’addizionale non sarebbe stata realmente introdotta per fronteggiare la crisi economica generale;
- la necessità di reperire risorse per realizzare il programma politico governativo non costituirebbe una situazione straordinaria idonea a giustificare un decreto-legge;
- la crisi economica non avrebbe avuto carattere sufficientemente straordinario;
- l’abolizione dell’IMU e l’introduzione dell’addizionale sarebbero state contestuali, sicché l’esigenza finanziaria sarebbe stata creata dallo stesso decreto-legge;
- i lavori parlamentari confermerebbero l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza;
- la legge di conversione non avrebbe sanato il vizio originario del decreto-legge.
La società ha inoltre lamentato l’illegittimità della sentenza per non avere il giudice di primo grado sospeso il processo e rimesso la questione alla Corte costituzionale, pur ritenendola infondata.
Difese dell’Agenzia delle Entrate in appello
L’Agenzia ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo che la questione di costituzionalità fosse manifestamente infondata.
L’Ufficio ha richiamato l’art. 3, comma 2, Cost., secondo cui la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono l’effettiva uguaglianza dei cittadini. In tale prospettiva, nei periodi di congiuntura economica negativa il legislatore potrebbe utilizzare l’aumento della pressione fiscale per reperire entrate immediate e redistribuire risorse a favore dei cittadini meno abbienti.
La scelta dei soggetti da assoggettare a un maggiore prelievo rientrerebbe nella discrezionalità politica del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà e della ragionevolezza della misura rispetto alla tipologia di reddito e di contribuente.
Secondo l’Agenzia, le categorie interessate dall’addizionale avevano in comune:
- l’esercizio di attività sottoposte a stretta vigilanza pubblica;
- la disponibilità di risorse finanziarie e liquidità tali da consentire il pagamento dell’imposta nei termini di legge.
Tali elementi avrebbero distinto le imprese interessate dagli altri soggetti IRES e avrebbero giustificato la scelta legislativa. L’Agenzia ha inoltre richiamato l’audizione del Ministro delle Finanze al Senato del 13 dicembre 2013, nella quale era stata evidenziata la necessità di reperire in tempi estremamente brevi risorse di entità certa per coprire l’abolizione della seconda rata IMU.
Quanto all’art. 77 Cost., l’Ufficio ha sostenuto che la situazione di emergenza economica e sociale esistente nel 2013 escludeva una evidente carenza dei presupposti di necessità e urgenza. L’addizionale, temporanea e una tantum, sarebbe stata coerente con la finalità di sostenere le famiglie nella difficile fase congiunturale e con la necessità di assicurare certezza e tempestività alle entrate.
Valutazione del Collegio sugli artt. 3 e 53 Cost.
Il Collegio ritiene che la questione meriti un nuovo esame sotto il profilo dell’uguaglianza, della ragionevolezza e della capacità contributiva.
L’art. 2, comma 2, D.L. 133/2013 aveva introdotto, esclusivamente per il periodo d’imposta 2013, un’addizionale IRES dell’8,5%. Di conseguenza, le imprese interessate erano assoggettate a un’aliquota complessiva del 36%, pari all’aliquota ordinaria del 27,5% maggiorata dell’8,5%, mentre le altre imprese IRES, a parità di reddito complessivo, restavano soggette all’aliquota del 27,5%.
Il Collegio osserva che la disciplina ordinaria dell’IRES, richiamando il reddito complessivo netto quale presupposto dell’imposta, non attribuisce rilievo al settore produttivo nel quale il reddito viene prodotto. Ne deriva che, a parità di reddito complessivo, le imprese dei diversi settori si trovavano in una situazione impositiva comparabile.
La circostanza che banche, imprese finanziarie e assicurazioni operino in settori sottoposti a vigilanza pubblica non sarebbe, di per sé, un indice di maggiore capacità contributiva. La vigilanza dipenderebbe dalla particolare natura delle attività esercitate, ma non dimostrerebbe una maggiore ricchezza o una maggiore idoneità a contribuire alle spese pubbliche rispetto alle altre imprese.
Il Collegio rileva inoltre che non risultano effettuate analisi, anche empiriche, idonee a dimostrare che nel 2013 le imprese colpite fossero necessariamente più forti sotto il profilo economico e finanziario rispetto agli altri soggetti IRES.
Finalità dell’addizionale e abolizione dell’IMU
Il gettito dell’addizionale era destinato a finanziare l’abolizione della seconda rata IMU relativa a una molteplicità di immobili. Secondo il Collegio, tuttavia, tale agevolazione aveva beneficiato tutti i proprietari interessati, senza essere subordinata al loro livello di reddito.
Per tale ragione, l’abolizione della seconda rata IMU non sarebbe stata necessariamente idonea a realizzare una finalità solidaristica o redistributiva della ricchezza. Il sacrificio imposto alle sole imprese creditizie, finanziarie e assicurative non risulterebbe quindi giustificato dalla necessità di trasferire risorse dai contribuenti più forti a quelli più deboli.
Il carattere temporaneo e una tantum dell’addizionale non sarebbe sufficiente a sanare la disparità di trattamento tra contribuenti che, in base al presupposto ordinario dell’IRES, si trovavano nella medesima situazione reddituale.
Valutazione del Collegio sull’art. 77 Cost.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il decreto-legge è legittimato soltanto dalla presenza di casi straordinari di necessità e urgenza e deve servire a fronteggiare tempestivamente una situazione sopravvenuta, imprevedibile e non adeguatamente regolabile attraverso la procedura legislativa ordinaria.
Nel caso esaminato, dal contenuto del D.L. 133/2013 emerge che l’addizionale era stata introdotta per reperire le risorse necessarie all’abolizione dell’IMU. Secondo la Commissione, però, l’esigenza finanziaria addotta dal Governo non preesisteva al decreto-legge, ma era stata creata dallo stesso Esecutivo nel momento in cui aveva deciso di abolire la seconda rata dell’IMU.
La necessità di reperire in tempi brevi risorse per attuare una scelta politica contestuale non costituirebbe, secondo il Collegio, una situazione straordinaria e imprevedibile idonea a legittimare la decretazione d’urgenza ai sensi dell’art. 77 Cost.
Rilevanza e non manifesta infondatezza
La Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, D.L. 133/2013:
- in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., perché le imprese bancarie, finanziarie e assicurative non sarebbero necessariamente economicamente più forti delle altre imprese e perché l’abolizione dell’IMU sulla prima casa, estesa ai proprietari senza selezione reddituale, non apparirebbe idonea a realizzare una finalità redistributiva;
- in riferimento all’art. 77 Cost., perché l’attuazione del programma politico del Governo non costituirebbe una situazione straordinaria idonea a giustificare il decreto-legge e perché l’addizionale sarebbe stata introdotta per coprire le minori risorse derivanti dall’abolizione contestuale dell’IMU.
Dispositivo dell’ordinanza
Ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Commissione dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, D.L. 133/2013.
Dispone quindi:
- l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- la notifica dell’ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- la comunicazione dell’ordinanza ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
L’ordinanza è stata adottata a Torino il 12 marzo 2018.
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