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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13664/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche disciplinato dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962. La società appaltatrice aveva ottenuto in merito il riconoscimento del diritto agli interessi moratori per ritardati pagamenti; la Corte d'appello aveva ritenuto che tali interessi maturassero fino al giorno dell'effettivo accredito delle somme sul conto dell'appaltatore, e non già fino all'emissione del titolo di pagamento da parte della stazione appaltante. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962, degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. e degli artt. 101 e 134 Cost., sostenendo che la disciplina speciale degli appalti pubblici fa cessare la decorrenza degli interessi moratori con l'emissione e l'invio del titolo di spesa all'organo deputato al pagamento, non con il successivo accredito materiale delle somme. Ha inoltre richiamato la peculiarità delle procedure di spesa della P.A., distinguendo la fase di pagamento da quella di ordinazione della spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche regolato dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, il termine finale di decorrenza degli interessi moratori non coincide con il materiale accredito delle somme all'appaltatore, ma con l'invio del titolo di pagamento all'organo incaricato di eseguirlo. Ha ritenuto corretta la tesi del Ministero e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Per gli appalti di opere pubbliche il termine finale per gli interessi moratori decorre fino all'emissione del titolo di spesa intesa come redazione seguita dall'invio all'organo pagatore, non fino all'effettivo accredito delle somme.

  • art. 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    La disciplina speciale degli interessi moratori negli appalti pubblici va letta in coerenza con la scansione delle procedure di spesa della pubblica amministrazione e con il momento dell'invio dell'ordine di pagamento.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale e sistematica delle norme speciali sugli interessi moratori.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle norme speciali in tema di appalto pubblico.

  • art. 101 Cost.

    Invocato dal ricorrente tra le norme violate; il testo non chiarisce una specifica applicazione da parte della Corte.

  • art. 134 Cost.

    Invocato dal ricorrente tra le norme violate; il testo non chiarisce una specifica applicazione da parte della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella motivazione in tema di responsabilità per inadempimento e interessi moratori, come obbligazione che presuppone un inadempimento colpevole.

Massime di principio

  • Negli appalti di opere pubbliche disciplinati dal capitolato generale del 1962, il dies ad quem per la maturazione degli interessi moratori non coincide con il pagamento materiale al creditore, ma con la redazione del titolo di spesa seguita dal suo invio all'organo competente a eseguirlo.
  • Ai fini degli interessi moratori dovuti all'appaltatore, l'atto rilevante è l'ordine di pagamento reso idoneo a produrre effetti mediante trasmissione all'organo pagatore; i successivi ritardi dell'organo esecutivo non sono imputabili alla stazione appaltante se questa ha già inviato l'ordine.
  • La responsabilità per interessi moratori postula un inadempimento colpevole del debitore; quando la stazione appaltante abbia assolto la propria attività di ordinazione del pagamento, la sua responsabilità cessa e non può essere estesa ai ritardi del diverso soggetto incaricato dell'esecuzione materiale del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMora
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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