Cassazione Penale, Sentenza n. 9272/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Talevi ha chiesto che venissero computati nella pena da eseguire quattro mesi e venti giorni di pena espiata "sine titulo" (custodia cautelare per un precedente reato poi prescritto) in conseguenza della condanna definitiva per il reato previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., ritenendo computabili soltanto la custodia cautelare o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si deve determinare la pena. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e sollevato profili di costituzionalità della norma, sostenendo che la regola dovrebbe essere interpretata in senso relativo (presunzione superabile) e che la riparazione tramite scomputo sarebbe più adeguata rispetto al solo indennizzo pecuniario già ottenuto per ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità e la pronuncia della Corte costituzionale n. 198/2014, confermando che l'art. 657, comma 4, c.p.p. esclude il computo di custodia cautelare o pene espiate precedenti alla commissione del reato la cui pena deve essere eseguita, per evitare il "credito di pena" con effetti criminogeni e per garantire che la pena segua il reato, svolgendo le sue funzioni special-preventive e rieducative. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 3.000.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire
La Corte interpreta la norma nel senso letterale e costituzionalmente conforme che esclude il computo di periodi di custodia o pene espiate antecedenti alla commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena, per evitare un "credito di pena" e conservare la funzione special-preventiva e rieducativa della pena.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 8
Articolo richiamato per individuare il reato per cui è intervenuta la condanna; non incide sul principio del computo delle pene rispetto ai periodi scontati antecedenti alla nuova commissione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 2014
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 657, comma 4, c.p.p., sostenendo che il divieto di computo antecedente risponde all'esigenza di evitare che il credito di pena diventi incentivo a delinquere e che la pena debba seguire il reato per poter svolgere le funzioni proprie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per escludere profili di esenzione dalla condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso.
Costituzione (art. 3, art. 13, primo comma, art. 27, terzo comma)
Citate dalla difesa nella prospettazione di profili di illegittimità costituzionale dell'art. 657 c.p.p.; la Corte e la Corte costituzionale hanno ritenuto tali censure non fondate rispetto al divieto di computo antecedente.
Massime di principio
- Non è computabile nella pena da eseguire la custodia cautelare o le pene espiate anteriori alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena (art. 657, comma 4, c.p.p.).
- La ratio della norma è evitare il "credito di pena" che potrebbe costituire incentivo a delinquere e garantire che la pena segua il reato per adempiere alle sue funzioni special-preventive e rieducative.
- Il rimedio per chi ha subìto ingiusta detenzione antecedente a un successivo reato è normalmente l'indennizzo per ingiusta detenzione; la richiesta di scomputo ha scarse chance ove il periodo sia anteriore alla commissione del reato da scontare.
- I tentativi di fondare una lettura "relativa" o superabile della presunzione temporale hanno un alto grado di difficoltà davanti alla giurisprudenza di legittimità e alla Corte costituzionale, che hanno già convalidato la disciplina come compatibile con i principi costituzionali.
- In situazioni analoghe occorre verificare con attenzione le date (commissione del reato vs periodi di custodia/pena) e considerare azioni alternative (richiesta di indennizzo, eventuali ricorsi con doglianze diverse) più che affidarsi a una ricostruzione costituzionalmente orientata della norma.
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