Cassazione Civile, Ordinanza n. 32950/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
Due soggetti, nella rispettiva qualità di conduttore e proprietaria di un noccioleto confinante con un terreno di proprietà di un ente agrario, avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla piantagione, che assumevano causati da bovini provenienti dal fondo dell’ente dopo il superamento della recinzione di confine. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente un rapporto di custodia e, in mancanza di prova del fortuito, aveva condannato l’ente al risarcimento. La corte d’appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo non provato che i danni fossero stati causati dai bovini e, comunque, non configurabile il rapporto di custodia, poiché gli animali erano di proprietà di terzi e si erano limitati a transitare sul fondo dell’ente prima di sconfinare attraverso un’apertura della recinzione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la decisione d’appello fosse stata redatta da un giudice ausiliario in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente disatteso le prove e negato che i danni fossero stati provocati dai bovini; 3) violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo la responsabilità dell’ente quale proprietario della recinzione attraverso cui i bovini sarebbero passati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte costituzionale, pur avendo dichiarato illegittime le norme sui giudici ausiliari, ha previsto una temporanea tollerabilità costituzionale dell’assetto vigente fino al 31 ottobre 2025. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito delle prove, preclusa in sede di legittimità, e perché la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non era stata prospettata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto fattuale e comunque non idoneo a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova del nesso causale tra gli animali in custodia e il danno. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per asserita irregolare composizione del collegio è stata esclusa, richiamando la disciplina transitoria individuata dalla Corte costituzionale per i giudici ausiliari.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è stato escluso perché il motivo non smentiva la validità della decisione d’appello alla luce della disciplina costituzionale transitoria.
art. 115 c.p.c.
La violazione di tale norma non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma richiede l’allegazione di specifiche anomalie nell’utilizzo del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia presuppone il nesso causale tra la cosa e il danno; la censura che non investa tale ratio decisoria resta inammissibile o infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per i ricorsi ritenuti definibili in quella sede.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, salvo che si denunci uno specifico errore nell’utilizzo di prove non dedotte, prove legali mal valutate o prove considerate come dotate di efficacia piena senza base normativa.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; se la decisione di merito si fonda sulla mancanza di tale nesso, la censura deve colpire precisamente questo passaggio logico-giuridico.
- La sola deduzione che il giudice di merito abbia disatteso le risultanze istruttorie non integra di per sé violazione dell’art. 115 c.p.c., occorrendo allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti, prove acquisite fuori dei limiti di legge o abbia attribuito efficacia piena a prove soggette a valutazione.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, pur dichiarando l’illegittimità di determinate norme sulla magistratura onoraria, è stata letta come compatibile con una fase transitoria di ulteriore operatività del sistema fino al 31 ottobre 2025.
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