Sentenza n. 707/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza n. 259/2025 del Tribunale di Teramo - RG 238/2025, notificata come per legge in data 17/04/2025, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 259/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a fruire del beneficio annuo di 500 euro previsto per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, per le annualità indicate nel giudizio presupposto. La sentenza, notificata al Ministero il 17 aprile 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. La ricorrente chiedeva l’attribuzione del buono elettronico per complessivi 1.500 euro, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato il beneficio; la ricorrente ha confermato l’integrale soddisfazione della pretesa e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché dalla documentazione e dalla dichiarazione della ricorrente risultava integralmente soddisfatta la pretesa azionata e il Ministero aveva ottemperato al giudicato. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, dato che l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, tenendo conto dello scaglione fino a 5.000 euro e della riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso; è stata disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.500,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La pronuncia individua nell’azione di ottemperanza il rimedio per conseguire l’attuazione del giudicato che riconosce il diritto della docente al beneficio economico della Carta del docente.
art. 1 l. 107/2015
Dalla documentazione versata in atti e dalla espressa dichiarazione di parte ricorrente può evincersi che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione che ha ottemperato al giudicato.
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudicato presupposto; la sentenza in ottemperanza non riesamina il diritto sostanziale, ma accerta che l’amministrazione ha integralmente eseguito il giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato, accertata sulla base della documentazione e della dichiarazione della parte ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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