Cassazione Penale, Sentenza n. 43967/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 4 aprile 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Milano aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Tonolo avverso il sequestro preventivo della somma di euro 2.936.915 giacente su conto intestato a Giacomini s.p.a. Le doglianze principali erano: 1) incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria milanese rispetto agli illeciti asseritamente consumati in Lussemburgo e/o nel distretto di Novara; 2) mancata e carente motivazione circa la presunta cessazione della qualità di socio del Tonolo e quindi sulla sua mancanza di interesse all'impugnazione (con la tesi opposta che Tonolo sarebbe rientrato nello studio dal 27/12/2021); 3) abnormità del sequestro e ingerenza del giudice penale nella giurisdizione civile, perché il sequestro avrebbe paralizzato un procedimento esecutivo civile già pendente a Novara; 4) in subordine assenza del fumus del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per mancanza di legittimazione dei ricorrenti. Sul punto ha ritenuto che: a) Tonolo non era titolare della somma oggetto di sequestro (la somma era intestata a Giacomini s.p.a.) e, benché fosse poi rientrato nello studio professionale, i crediti oggetto del pignoramento erano nati in un periodo in cui egli non era socio, dunque non gli attribuiscono un titolo alla restituzione; b) il titolare di un mero diritto di credito non è legittimato a proporre impugnazioni dirette contro provvedimenti di sequestro preventivo tendenti alla restituzione del bene; c) lo studio professionale TCFCT non ha effettuato una partecipazione tempestiva e adeguata nelle fasi precedenti (intervento autonomo invece di proporre istanza di riesame nei termini), per cui non è legittimato ad impugnare in Cassazione. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 322 come norma che tassativamente individua i soggetti legittimati a proporre istanza di riesame contro il decreto di sequestro (imputato, difensore, persona alla quale le cose sono state sequestrate e chi abbia diritto alla loro restituzione), escludendo che terzi titolari solo di un diritto di credito possano esercitare autonomamente tale rimedio senza essere parte nel corso dei gradi precedenti
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato per il parallelismo con l'art. 322: la giurisprudenza ha limitato la legittimazione in sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari, distinguendo tra titolari di diritto di restituzione (legittimati) e semplici creditori (non legittimati)
art. 324 cod. proc. pen.
Norma collegata al riesame nel merito; la Corte la richiama indirettamente per richiamare i termini e le modalità inderogabili di proposizione dell'istanza di riesame da parte del soggetto che rivendica un diritto autonomo alla restituzione
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte la applica per dichiarare inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: la Corte la applica condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
art. 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella critica dei ricorrenti sull'interferenza del giudice penale nella giustizia civile; la Corte non accoglie la contestazione, ritenendo irrilevante ai fini della legittimazione al riesame
art. 646 cod. pen.
Articolo relativo all'appropriazione indebita; i ricorrenti ne hanno contestato il fumus, ma la Corte ha deciso l'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali (mancanza di legittimazione), senza entrare nel merito dell'accertamento del fumus
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come disposizione formale per la sintesi dei motivi in ricorso; utilizzata per la presentazione delle doglianze in Cassazione
d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. legge 7 agosto 1992 n. 356 (art. 12-sexies)
Richiamato in dottrina giurisprudenziale sul tema dei sequestri preventivi; la Corte menziona pronunce passate che hanno escluso la legittimazione di titolari di soli crediti (es. progettista) a impugnare provvedimenti di sequestro relativi al bene
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare un provvedimento di sequestro preventivo volto alla restituzione del bene è riservata a chi è titolare di un diritto diretto e autonomo di restituzione (proprietà o diritto soggettivo assoluto), non al semplice titolare di un credito verso il proprietario del bene.
- L'acquisizione tardiva della qualità di socio o di partecipazione non conferisce in via automatica titolarità retroattiva sui crediti maturati quando il soggetto era esterno: i crediti prodotti quando il soggetto non era parte non diventano automaticamente suoi e quindi non gli attribuiscono interesse alla restituzione del bene sequestrato.
- Il terzo che ritenga di avere un diritto autonomo alla restituzione deve partecipare tempestivamente alle fasi procedimentali previste (proporre istanza di riesame nei termini), mentre un intervento tardivo caratterizzato come autonomo non legittima la partecipazione ai gradi successivi (Cassazione).
- L'intervento adesivo (adiuvandum) è ammesso solo se compatibile con la natura e i tempi del procedimento; se il terzo assume un diritto esclusivo alla restituzione, l'intervento ha natura autonoma e richiede l'esercizio dei rimedi previsti nei termini stabiliti dall'ordinamento.
- Le questioni di merito (es. competenza territoriale, abnormità del sequestro, presenza del fumus del reato) restano valutabili solo dopo che sia stata superata la soglia della legittimazione: la carenza processuale di legittimazione impedisce l'accesso alla valutazione di merito in Cassazione.
- Per evitare l'inammissibilità, il soggetto che vanta diritti sul bene sequestrato dovrebbe documentare sin dalle prime fasi il proprio titolo (atto che dimostri la titolarità della somma/beni) e, se necessario, proporre autonomamente l'istanza di riesame nei termini.
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