Ordinanza n. 124/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Vagli di Sotto, a firma del Responsabile del Servizio, del 26 febbraio 2024, recante «Conclusione del procedimento di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, l.r. 35/2015 relativa alla Cava Carcaraia Arabescato, Ditta Cava Carcaraia S.r.l.», e di ogni provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti, e segnatamente, se e per quanto occorrer possa, - del Rapporto Istruttorio della Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL – Settore Logistica e Cave del 25 maggio 2023; - del provvedimento del 30 gennaio 2024 del Responsabile del procedimento, che ha sospeso i termini relativi alla conclusione del procedimento di decadenza avviato con nota del 31 ottobre 2023, e di questa nota stessa (entrambe recanti la sospensione cautelare dell'autorizzazione all'escavazione); - del provvedimento del 30 ottobre 2023 del Responsabile del procedimento, che ha applicato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 52, comma 5, della L.r. n. 35/2015; - delle ordinanze di sospensione e riduzione in pristino nn. 4 e 8 del 12giugno e del 22 settembre 2023 del Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto per rinuncia il giudizio promosso contro provvedimenti relativi alla decadenza dall'autorizzazione estrattiva e alla sospensione dell'attività di cava
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare dell'autorizzazione estrattiva e la società interveniente ad adiuvandum avevano dichiarato, con atto sottoscritto il 26 giugno 2025, notificato alle altre parti e depositato nel fascicolo, di rinunciare agli atti e all'azione del ricorso, ritenendo di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio in ragione del parere favorevole espresso nella Conferenza di servizi relativa al piano di coltivazione della cava. Successivamente, dopo il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio, le società proponevano opposizione ai sensi dell'art. 85 c.p.a., sostenendo che la rinuncia era stata determinata dal convincimento che il parere favorevole avrebbe condotto al rilascio dei provvedimenti autorizzativi regionali e che l'avvio, da parte del Comune, del procedimento di decadenza della concessione avrebbe invece vanificato tale risultato. La Regione si opponeva deducendo, da un lato, la correttezza dell'azione amministrativa e, dall'altro, l'irrevocabilità della rinuncia. Le opponenti chiedevano la rimessione del ricorso in ruolo per la trattazione e decisione.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l'opposizione. In sede di opposizione al decreto di estinzione, il giudice deve verificare esclusivamente se, al momento dell'adozione del decreto monocratico, sussistessero i presupposti processuali per dichiarare l'estinzione, senza esaminare la fondatezza delle contestazioni relative ai provvedimenti amministrativi impugnati, che potranno essere fatte valere in eventuali autonomi giudizi. Nel caso concreto, al momento del decreto era presente una dichiarazione incondizionata di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, notificata alle altre parti e depositata nel fascicolo; risultavano quindi integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a. Il Collegio ha inoltre precisato che, secondo l'orientamento maggioritario e più recente richiamato, la rinuncia diviene non revocabile già con la notificazione alle controparti e il deposito presso il giudice; in ogni caso, al momento dell'opposizione erano intervenuti sia il deposito della rinuncia sia il decreto di estinzione, sicché essa non poteva più essere revocata. Le società opponenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese della fase di opposizione, liquidate in euro 500,00 per ciascuna delle tre parti costituite, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
il TAR, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., pronuncia l’estinzione del giudizio pendente dinanzi a sé nel caso in cui la parte ricorrente abbia rinunciato al ricorso proposto mediante dichiarazione da essa sottoscritta, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione quando proviene dalla parte, è formalmente sottoscritta e portata a conoscenza delle altre parti secondo le forme previste; nel caso esaminato la dichiarazione era incondizionata, notificata e depositata.
art. 85 c.p.a.
In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal Collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale
L'opposizione contro il decreto di estinzione è decisa dal Collegio; se rigettata, le spese devono essere poste a carico dell'opponente senza possibilità di compensazione, anche parziale.
art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.
Disciplina l'opposizione al decreto di estinzione e la conseguente decisione collegiale, compresa la regolazione delle spese.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale disposizione sul rito camerale applicabile alla trattazione dell'opposizione.
art. 37, comma 1, lett. f), l.r. n. 35/2015
Richiamato dalla Regione per sostenere che la decadenza dall'autorizzazione estrattiva avrebbe imposto la decadenza della concessione; la questione non è stata esaminata nel merito dal Collegio.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione al procedimento autorizzativo regionale relativo al piano di coltivazione della cava; la questione sostanziale non è stata decisa in questa fase.
Massime di principio
- In sede di opposizione al decreto presidenziale di estinzione, il giudice amministrativo deve verificare la sussistenza dei presupposti dell'estinzione al momento dell'adozione del decreto, senza esaminare la fondatezza delle contestazioni sostanziali relative agli atti amministrativi originariamente impugnati.
- La rinuncia al ricorso, per produrre l'estinzione ai sensi dell'art. 84 c.p.a., deve provenire dalla parte o da un procuratore espressamente autorizzato, essere formalmente sottoscritta e notificata alle altre parti secondo le forme previste; il deposito nel fascicolo completa il quadro formale rilevante per la decisione.
- Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente richiamato, la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale processuale, diviene irrevocabile dal momento in cui è notificata alle controparti e depositata presso il giudice; in ogni caso non è più revocabile dopo la pronuncia del decreto di estinzione.
- Le vicende amministrative sopravvenute che, secondo il rinunciante, avrebbero fatto venir meno la convenienza o la finalità della rinuncia non consentono di rimettere in discussione l'estinzione già legittimamente dichiarata, ma devono essere eventualmente contestate mediante gli strumenti processuali esperibili contro i nuovi provvedimenti lesivi.
- In caso di rigetto dell'opposizione al decreto di estinzione, le spese sono poste a carico dell'opponente e non possono essere compensate neppure parzialmente.
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