Sentenza n. 1434/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, concernente l’attivazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, pubblicata il 15 maggio 2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere attivato la carta elettronica del docente in favore della ricorrente il 18 febbraio 2026. La ricorrente, preso atto dell’intervenuta attivazione, ha chiesto la declaratoria conseguente e la condanna dell’amministrazione alle spese, evidenziando che l’adempimento era avvenuto soltanto nell’anno successivo alla notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante l’attivazione della carta elettronica. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, mentre l’altra metà è stata compensata in ragione della definizione della controversia in via amministrativa. La quota liquidata è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, la sopravvenuta esecuzione dell’obbligo ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può applicare la regola della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- La definizione amministrativa della controversia può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma restando la condanna dell’amministrazione alla restituzione della quota ritenuta equa in base al comportamento processuale e al ritardo nell’adempimento.
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