Sentenza n. 543/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento dell’ammonimento del Questore della provincia di Catania prot.-OMISSIS- del 27.08.2025, notificato in data 13 settembre 2025; - nonché per l’annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi all'impugnato atto e lesivo dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore della provincia di Catania, notificato il 13 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore di Catania ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009 e modificato dalla l. n. 168/2023, emesso su richiesta della persona controinteressata. Ha dedotto varie censure, il cui esame nel merito è stato precluso dalla tardività del ricorso. All'udienza camerale il TAR ha avvisato le parti della possibile irricevibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. La notificazione dell'ammonimento, eseguita il 13 settembre 2025 mediante processo verbale di notifica, ha determinato la piena conoscenza legale del provvedimento da parte del destinatario. Da tale data decorreva il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a.; il termine scadeva il 12 novembre 2025. Poiché il ricorso è stato notificato il 13 novembre 2025, esso è stato proposto oltre il termine decadenziale e non sono state esaminate le censure di merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito e della limitata attività difensiva della parte resistente.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, come modificato dalla l. n. 168/2023
a tenere un comportamento conforme alla legge. . .
Costituiscono la base normativa dell'ammonimento del Questore impugnato.
art. 29 c.p.a.
termine perentorio previsto dall’art. 29 c.p.a.
Il ricorso avverso il provvedimento amministrativo deve essere notificato entro sessanta giorni dalla piena conoscenza legale dell'atto.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività del ricorso comporta la declaratoria di irricevibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di avvisare le parti della possibile rilevabilità d'ufficio della questione di irricevibilità per tardività prima della decisione.
Massime di principio
- La notificazione del provvedimento amministrativo mediante processo verbale di notifica determina la piena conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario e fa decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo decorre dalla notificazione che assicura la piena conoscenza legale dell'atto; la notificazione oltre tale termine rende il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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