Cassazione Penale, Sentenza n. 428/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Agrigento per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio: 1) dedotto difetto di giurisdizione per fatto avvenuto presumibilmente in acque internazionali e richiamo al principio della bandiera; 2) vizio formale degli atti (mancate traduzioni, verbali non sottoscritti) e nullità del verbale di fermo e dell'udienza di convalida; 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da cinque migranti coindagati per mancata assistenza del difensore; 4) mancata sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e reiterazione), con sottolineatura della non concordanza delle dichiarazioni e della possibile incentivazione a rendere dichiarazioni accusatorie in cambio di permessi di soggiorno. Inoltre sono stati prodotti "motivi aggiunti" relativi al diniego di interprete e all'impossibilità della partecipazione dell'indagato all'udienza di riesame.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice di legittimità ha confermato la giurisdizione italiana richiamando la giurisprudenza sulla applicazione della Convenzione ONU di Palermo e sul principio di giurisdizione per imbarcazioni prive di bandiera e per fatti connessi al traffico di migranti; ha ritenuto inammissibili o infondate le censure procedurali poiché il riesame riguarda l'ordinanza cautelare e non è sede per impugnare la convalida dell'arresto o nullità formali sanate; la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non ne determina l'invalidità ma solo l'effetto sui termini di impugnazione; il GIP aveva autorizzato la nomina dell'interprete e l'ingresso in carcere; le dichiarazioni rese dai coindagati sono utilizzabili erga alios in sede di misure cautelari secondo consolidata giurisprudenza; le doglianze sulla insufficienza della gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari sono state giudicate generiche e non idonee a contrastare la motivazione del riesame che ha ravvisato pericolo di fuga, possibilità di reiterazione e collegamenti con organizzazioni dedite al trasporto clandestino. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 309; art. 606, comma 1; art. 137; art. 143; art. 64; art. 197-bis; artt. 273 e 274; artt. 8, 9, 10, 16; art. 94, comma 1-ter
Discipline processuali richiamate per i profili di riesame, motivi di cassazione e utilizzabilità delle declarazioni: il riesame riguarda l'ordinanza cautelare e non consente di sollevare alcune nullità deducibili solo con l'impugnazione della convalida; l'art.197-bis non impedisce l'uso, in sede cautelare, delle dichiarazioni rese da coindagati erga alios
Codice penale
art. 110; art. 575; art. 3, comma secondo; art. 7, n.5
Articoli richiamati con riguardo alla responsabilità per concorso e per omicidio; richiamo al principio di applicazione extraterritoriale dell'ordinamento penale italiano per reati gravi commessi su imbarcazioni prive di bandiera e al rinvio alla Convenzione ONU di Palermo
D.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione)
art. 12, commi 3 lett. a), b), d) e 3-ter lett. b), d.; art. 10-bis; art. 13
Norme sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reati connessi; costituivano la base fattuale della contestazione per il trasporto clandestino e il favoreggiamento
Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo)
ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146
Richiamata per giustificare la giurisdizione italiana su reati commessi su natanti privi di bandiera e per il collegamento con reati commessi all'estero nell'ambito di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti
Massime di principio
- La giurisdizione italiana può ritenersi esercitabile per reati commessi su imbarcazioni prive di bandiera e per reati connessi al traffico di migranti, anche se parte della condotta è avvenuta in acque internazionali, alla luce della Convenzione ONU di Palermo e della giurisprudenza consolidata.
- Nel giudizio di riesame dell'ordinanza cautelare non sono sindacabili tutte le nullità o irregolarità attinenti alla convalida dell'arresto o ai verbali di fermo: tali questioni devono essere dedotte con i rimedi specifici e non sempre sono ammissibili nel riesame della misura.
- La mancata traduzione dell'ordinanza cautelare nella lingua dell'indagato non determina automaticamente l'invalidità del provvedimento ma incide sul decorso dei termini di impugnazione, salvo che emergano profili di particolare gravità non altrimenti sanabili.
- Le dichiarazioni rese da coindagati senza assistenza del difensore possono essere utilizzate, in materia di misure cautelari, come elementi a carico di altri soggetti (erga alios); la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art.197-bis si applica quando le dichiarazioni sono usate contro chi le ha rese.
- Per contrastare una misura cautelare occorre fornire censure specifiche, documentate e circostanziate: censure generiche o meramente congetturali sulla insufficienza delle prove o sull'inattendibilità dei testi sono frequentemente ritenute inammissibili o infondate.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, rischio di reiterazione) può essere fondata su elementi come l'assenza di radicamento del soggetto nel territorio, i collegamenti con organizzazioni transnazionali e l'elevata pena astrattamente prevedibile per il reato contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 376/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 378/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 379/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 380/2023 del 10/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →