Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21867/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva nullità assoluta del giudizio per mancata notifica dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto che disponeva il giudizio: avendo eletto domicilio, le notifiche non sarebbero state eseguite direttamente presso di lui ma, per irreperibilità, sarebbero state inoltrate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con conseguente violazione delle garanzie di notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato che il ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria residenza e che le notifiche successive sono state effettuate al difensore d'ufficio perché l'addetto del servizio postale aveva attestato l'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto. Secondo la Corte, l'attestazione di irreperibilità legittima la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., ai sensi dell'art. 170 c.p.p., senza necessità di ulteriori ricerche; non era applicabile la giurisprudenza relativa all'elezione di domicilio direttamente presso il difensore. Inoltre, non risultava incolpevole la mancata conoscenza del procedimento, poiché l'imputato era a conoscenza del procedimento ma non aveva comunicato modifiche del domicilio. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Indica il reato per il quale era stato accertato la responsabilità penale dell'imputato (delitto oggetto del processo).

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica degli atti all'avvocato di ufficio quando la notifica al domicilio dichiarato o eletto dell'imputato risulti impossibile per irreperibilità; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore in presenza dell'attestazione dell'addetto postale.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la mancata notificazione per irreperibilità nel domicilio dichiarato comporta, senza ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4; la Corte lo applica per legittimare la procedura seguita.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regole sulle ricerche per notificare; la Corte distingue i casi in cui sono dovute ricerche più approfondite (quando non sia possibile notificare secondo art. 157) rispetto all'ipotesi dell'elezione di domicilio e temporanea irreperibilità.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norme complementari sulle notificazioni e sulle ricerche; richiamata dalla Corte per delineare i casi in cui siano necessarie particolari indagini sull'irreperibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della motivazione del motivo di ricorso per cassazione; qui il motivo era enunciato nei limiti strettamente necessari secondo tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/modifiche)

    Norma emergenziale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto secondo tale disciplina.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha eletto domicilio presso la propria residenza, la mancata reperibilità attestata dall'addetto postale legittima la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza bisogno di ulteriori ricerche.
  • Va distinta l'ipotesi in cui l'imputato elegge domicilio direttamente presso il difensore (casistica diversa e disciplinata da precedenti di legittimità), rispetto all'elezione di domicilio presso luogo diverso dalla sede del difensore e alla successiva irreperibilità.
  • Per far valere la nullità della notificazione occorre dimostrare che la mancata conoscenza del procedimento sia incolpevole; se l'imputato era a conoscenza del procedimento e non ha comunicato il cambiamento di domicilio, la notifica al difensore è valida.
  • L'attestazione dell'addetto del servizio postale sull'irreperibilità è elemento idoneo a legittimare il passaggio dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, ai sensi dell'art. 170 c.p.p.
  • Le nullità afferenti alla notifica sono valutate con riferimento concreto alle modalità e agli accertamenti effettuati: la mera assenza di notifica personale non determina automaticamente la nullità assoluta se sono rispettate le procedure previste dalla legge per l'irreperibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.