Cassazione Penale, Sentenza n. 44562/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la conferma da parte della Corte d'Appello delle condanne pronunciate dal Tribunale di Lanciano. Cicchetti censura travisamento della prova, contraddittorietà e violazione dei canoni di valutazione della prova (art.192 c.p.p.) con riguardo ai capi E, F, I e M: contesta l'identificazione su base video/foto, l'affidabilità dei dichiaranti e l'insufficienza dei riscontri intercettivi. Chiede l'assoluzione o, in subordine, la riconsiderazione delle attenuanti e della misura della pena. Di Matteo censura l'erronea applicazione dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità), sostenendo che la pluralità di reati della stessa indole non può automaticamente escludere il riconoscimento della particolare tenuità; contesta inoltre la motivazione sul trattamento sanzionatorio (art.62-bis, art.62 n.4, art.133 c.p. e art.73 comma 5 T.U. Stup.) ritenendola generica e non ancorata a elementi quantitativi (numero di cessioni, quantità, valore), e chiede la riconsiderazione della pena e l'applicazione di mitigazioni.
La decisione
Per Cicchetti: il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di specificità nella contestazione della valutazione probatoria; confermata la condanna di merito e condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Per Di Matteo: la Suprema Corte ritiene fondati i motivi relativi all'applicazione dell'art.131-bis e al trattamento sanzionatorio; annulla la sentenza limitatamente a tali profili e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio su quegli specifici punti (restano fermi gli altri capi di responsabilità accertati).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (richiamata giurisprudenza Sez. U, n.18891 del 27/01/2022).
La Corte conferma che anche per reati in continuazione il giudice deve compiere una valutazione complessiva basata su indicatori (natura e gravità, modalità, entità, scopo, conseguenze, periodo temporale, intensità del dolo ecc.) prima di escludere la particolare tenuità; la mera pluralità di reati non impedisce automaticamente il riconoscimento della tenuità.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)
Il vizio di travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione richiedono allegazioni specifiche e puntuali che indichino l'errore materiale o logico dei giudici di merito; censure generiche sull'insufficienza della prova sono inammissibili.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; l'assenza di un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata porta all'inammissibilità.
art. 62-bis cod. pen. (criteri di diminuzione per particolare tenuità o per le modalità della condotta)
Per valutare la riduzione o la modulazione del trattamento sanzionatorio il giudice deve motivare concretamente sulle modalità della condotta e sugli elementi quantitativi e qualitativi (numero di cessioni, quantità, valore) che giustificano l'applicazione o il diniego delle diminuzioni.
art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante della particolare tenuità del profitto)
L'eventuale riconoscimento dell'attenuante richiede una precisa valutazione della misura del lucro e della offensività del fatto; valutazioni generiche sulle "diverse cessioni" non sono sufficienti.
art. 133 cod. pen. e art. 73 comma 5 T.U. Stup.
La determinazione della pena e l'eventuale applicazione delle riduzioni previste dal T.U. Stup. devono essere motivate con riferimento a concrete circostanze di fatto e alla personalità dell'imputato; l'assenza di accertamenti puntuali rende la motivazione apparente o viziata.
art. 616 cod. proc. pen. (obbligo di versamento in caso di ricorso inammissibile)
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono elementi di colpa grave, può essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; nel caso di Cicchetti è stato disposto un pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione dell'onere di versamento alla Cassa delle Ammende: il versamento può essere disposto anche quando non si ravvisa colpa grave ma si ritiene congrua una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla valutazione della prova devono essere specifiche e confrontare punto per punto la motivazione impugnata; lagnanze generiche sull'insufficienza probatoria sono inammissibili.
- La pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente la possibile applicazione dell'art.131-bis: il giudice deve valutare complessivamente indicatori quali natura e gravità dei reati, modalità esecutive, entità del danno, periodo e intensità del dolo.
- Per ottenere riduzioni o attenuanti (art.62-bis, art.62 n.4, art.133) occorre che la decisione di merito riporti elementi concreti (numero e quantità delle cessioni, valore economico, modalità) che giustifichino la scelta; formule generiche non bastano e possono essere annullate.
- Quando la motivazione sulla personalità dell'imputato o sulle "modalità" della condotta incide sul trattamento sanzionatorio, il giudice deve esplicitare gli elementi da cui tali giudizi emergono; la mancanza di tali accertamenti rende la motivazione apparente.
- Se la Cassazione annulla solo su profili limitati (es. applicabilità art.131-bis e determinazione della pena), il giudizio sul resto della responsabilità rimane salvo e la causa viene rinviata per nuovo esame limitatamente ai punti indicati.
- Il ricorrente che ottiene l'annullamento parziale può vedere ricalcolato il trattamento sanzionatorio in favore di una misura più mite; viceversa, un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e un onere di versamento alla Cassa delle Ammende.
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