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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19546/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI (anni 2007-2008) per omessa dichiarazione di un terreno edificabile (cat. foglio 45, particella 1099) in area a destinazione residenziale/verdi urbano. Questioni principali: validità ed efficacia di un versamento in ravvedimento operoso (importo €108 pagato il 17/6/2009) e sua imputazione alle particelle; corretta determinazione della volumetria edificabile (contestata non tener conto di due fabbricati esistenti su particelle vicine e di ampliamenti/fusioni del 2005); presunta interclusione del fondo (mancanza di collegamento alla strada pubblica); congruità del valore venale in comune commercio usato per la determinazione dell'imposta (parametri comparativi e riduzioni applicate dal Comune); presunta carenza di motivazione negli avvisi; mancata comunicazione da parte del Comune della variazione della natura dell'area ai sensi dell'art.31, co.2, l. n.289/2002; inesatta instaurazione del contraddittorio/ violazione dei termini procedurali per la procedura di accertamento con adesione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in gran parte inammissibili molte doglianze perché miravano a una rivalutazione fattuale (vietata in sede di legittimità) o non erano specificamente confrontate con la decisione impugnata. Sulla sostanza: la CTR aveva esaminato il ravvedimento operoso ritenendo che il Comune avesse detratto parte della somma su altre imposte e che l'incertezza sulla imputazione derivasse dalle omissioni dei contribuenti; aveva riconosciuto riduzioni volumetriche già dove opportuno e aveva ritenuto mancanti le prove del presunto ampliamento sfruttante l'asservimento; aveva accertato che il fondo non era intercluso in quanto collegato mediante servitù costituite; aveva motivato congruamente la stima del valore venale con atti comparativi e riduzioni temporali del 35%; aveva rilevato l'invio da parte del Comune della comunicazione di cui all'art.31 l.289/2002 (ricevuta il 17/11/2007) e aveva documentato l'instaurazione del contraddittorio. Spese di giudizio in favore del Comune liquidate in €1.500,00 per compensi e €200,00 per esborsi; ricorrenti condannati alle spese del presente grado. Presa d’atto della possibile integrazione del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Parametro processuale richiamato frequentemente: la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure perché miravano a una rivalutazione dei fatti o presentavano plurime doglianze inconferenti con i criteri di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare omessa pronuncia; la Corte ha evidenziato che l'art.112 riguarda omesse pronunce su domande/eccezioni e che la censura era in realtà un misto di questioni ravvisabili ai sensi dell'art.360, risultando inammissibile.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

    La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Comune che si è basata su atti comparativi e ha applicato opportune riduzioni (es. 35% per scarto temporale e stato del piano), conformemente ai parametri dell'art.5, co.5.

  • art. 2697 c.c.

    Sul tema dell'onere della prova la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere probatorio da parte del giudice del merito; la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 31, comma 2, l. n. 289/2002

    La Corte ha rilevato che il Comune ha provato di aver inviato la comunicazione relativa all'attribuzione della natura di area fabbricabile (ricevuta 17/11/2007); la mancanza di prova documentale da parte dei ricorrenti non è stata invece superata.

  • d.lgs. n. 218/1997 (art. 6, commi 2 e 4)

    In tema di accertamento con adesione/contraddittorio la Corte ha ricordato che la convocazione è una facoltà discrezionale dell'Ufficio; il mancato rispetto della procedura non comporta automaticamente l'inefficacia dell'avviso se il contribuente non impugna e se non è perfezionata la definizione consensuale nei termini.

  • l. n. 212/2000 (art. 10 e art. 7)

    Richiamata in relazione ai diritti del contribuente e alla motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che la motivazione degli avvisi e delle valutazioni del Comune risultasse sufficientemente esauriente.

  • d.lgs. n. 472/1997 (art. 6 e art. 16 d.P.R. n. 472/1997)

    Norme richiamate in relazione a sanzioni, interessi e motivazione degli atti: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli istituti sanzionatori alla luce degli elementi comunicati dal Comune.

  • l. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 162)

    Citata in relazione a profili normativi fiscali collegati alla determinazione dell'imposta: la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione fosse stata viziata.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3)

    Richiamata relativamente ai principi di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che gli avvisi e la motivazione del Comune fossero sufficienti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento per riesaminare fatti e prove: le censure che chiedono una rivalutazione probatoria o la ricostruzione diversa dei fatti sono inammissibili.
  • Il contribuente che invoca un ravvedimento operoso deve documentare chiaramente il versamento e la sua imputazione a specifiche partite o particelle; l'incertezza imputabile al contribuente può essere valorizzata a favore dell'amministrazione.
  • La determinazione del valore venale delle aree fabbricabili può legittimamente fondarsi su atti comparativi e richiede solo una motivazione che renda intelligibile la scelta del giudice/ente e gli eventuali correttivi (es. riduzione per scarto temporale o stato del piano).
  • L'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., resta materia di merito: il giudice di merito valuta la congruità delle prove e la Corte di cassazione sindaca solo l'eventuale mancata motivazione o evidente violazione di legge.
  • In tema di accertamento con adesione il contraddittorio e la convocazione sono gestiti con discrezionalità dall'Amministrazione; il mancato tempestivo invito non sempre determina l'annullamento dell'accertamento, specie se la procedura non è stata perfezionata dal contribuente.
  • Le comunicazioni previste dalle norme urbanistiche (es. art.31 l.289/2002) devono essere provate; se il Comune documenta l'invio e la ricezione, la contestazione del contribuente richiede adeguata e specifica prova contraria.
  • Le censure procedurali o di motivazione implicano, se rilevanti, tipicamente l'instaurazione di rimedi specifici (es. giudizio revocatorio) se il vizio riguarda la formazione o prova di documenti non valutabile in cassazione.

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