Sentenza n. 197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV, n. 8546 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'esclusione da una procedura di selezione, finanziamento e promozione di proposte progettuali di alfabetizzazione digitale e mediatica a favore di minori
Esito
Favorevole al resistente (partecipanti alla selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'esclusione dell'associazione capofila dalla procedura. L'esclusione era stata motivata, da un lato, dalla ritenuta mancanza, in capo al Codacons indicato quale partner obbligatorio, della natura di ente non commerciale iscritto al RUNTS e, dall'altro, dalla mancata iscrizione di Diyticket s.r.l. al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'AGCOM, in quanto indicata nel modulo come fornitore di servizi media. Il primo motivo d'appello deduceva violazione della lex specialis e ultrapetizione, sostenendo che il bando imponesse un ETS di natura non commerciale iscritto al RUNTS e che la clausola non fosse stata impugnata. Il secondo motivo sosteneva che la Commissione dovesse limitarsi a una verifica formale della documentazione prodotta e che l'associazione avrebbe dovuto dichiarare espressamente la natura non commerciale del Codacons. Il terzo motivo contestava nel merito la conclusione del TAR sulla sussistenza dei requisiti dei partner: quanto al Codacons, per l'assenza della relativa indicazione nel RUNTS; quanto a Diyticket, perché formalmente indicata come fornitore di servizi media e comunque priva, secondo il Ministero, dei requisiti per essere qualificata gestore di piattaforma digitale. Gli appellati hanno sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado. È stata inoltre eccepita la tardività di una memoria del Ministero, questione poi assorbita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha premesso che i rapporti tra amministrazione e privati devono essere improntati a collaborazione e buona fede e che l'esclusione per carenze meramente formali è ammissibile solo quando sia strettamente necessaria alla tutela di interessi giuridici contrapposti e superiori. Gli errori e le omissioni documentali che non incidono sui requisiti sostanziali né alterano il confronto tra partecipanti non possono avere portata espulsiva e devono essere valutati alla luce del soccorso istruttorio. Quanto al Codacons, la natura non commerciale risultava dal bilancio depositato nel RUNTS, dalla qualificazione fiscale come ente non commerciale e associazione senza fine di lucro, dalle attività statutarie e dalla precedente iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. La mancata presenza della dicitura corrispondente nella schermata del RUNTS non dimostrava l'assenza del requisito sostanziale, anche considerata la trasmigrazione dai registri previgenti. L'amministrazione avrebbe dovuto chiarire ogni dubbio mediante soccorso istruttorio. Quanto a Diyticket, dalla documentazione complessiva risultava che essa svolgeva il ruolo di gestore della piattaforma per la condivisione di video, mentre l'attività di fornitore di servizi media, soggetta all'iscrizione nel registro AGCOM, era svolta dalla capofila, che risultava iscritta. L'ambiguità del modulo di domanda avrebbe dovuto essere chiarita mediante soccorso istruttorio. Il rilievo formulato in appello circa l'asserita inidoneità di Diyticket quale gestore di piattaforma costituiva un'inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento di esclusione; comunque, anche tale profilo avrebbe potuto essere verificato tramite soccorso istruttorio. In sede di riedizione del potere, l'amministrazione dovrà rispettare l'art. 10-bis, comma 1, l. 241/1990 e non potrà introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 4.500 euro, oltre accessori, per le spese del secondo grado in favore degli appellati costituiti; nulla spese per quelli non costituiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati alla collaborazione e buona fede reciproca
Il principio di collaborazione e buona fede impedisce di valorizzare in senso espulsivo irregolarità meramente formali prive di incidenza sostanziale.
art. 6, comma 1, lettera b, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale espressione della medesima direttrice collaborativa e quale base dei poteri di acquisizione e chiarimento istruttorio dell'amministrazione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio può operare anche per integrare, oltre che regolarizzare, la documentazione mancante; gli errori e le omissioni privi di incidenza sostanziale e competitiva non giustificano l'esclusione.
art. 4, comma 2, Avviso pubblico approvato con decreto direttoriale prot. 126 del 4 luglio 2024, modificato dal decreto prot. 157 del 1° agosto 2024
un ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS ...; un'impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video
La lex specialis richiedeva un ETS non commerciale iscritto al RUNTS e un'impresa operante come fornitrice di piattaforme per la condivisione di video; i requisiti dovevano essere valutati sostanzialmente e le ambiguità documentali chiarite tramite soccorso istruttorio.
art. 54, commi 1 e 2, d.lgs. 117/2017
gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali ...; gli uffici ... provvedono ... a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
La trasmigrazione nel RUNTS conserva rilievo qualificatorio rispetto ai dati e agli elementi già verificati nei registri previgenti; l'assenza di una specifica indicazione nella schermata del RUNTS non esclude automaticamente la natura non commerciale.
art. 2 l. 383/2000
enti costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale ... senza finalità di lucro
La precedente qualificazione del Codacons quale associazione di promozione sociale costituisce elemento rilevante per dimostrarne la natura non commerciale.
art. 3, comma 1, lettere d ed e, l. 383/2000
i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati ...; obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
I vincoli statutari di non distribuzione degli utili e reinvestimento dell'avanzo corroborano la natura non commerciale dell'ente.
art. 10-bis, comma 1, l. 241/1990
in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato
Nella riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale, l'amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già risultanti dall'istruttoria originaria.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, l'esclusione per carenze meramente formali o cartolari è legittima soltanto quando la formalità sia necessaria a tutelare un interesse sostanziale e superiore; gli errori od omissioni che non incidono sul possesso effettivo dei requisiti e non alterano la par condicio non possono avere automatica portata espulsiva.
- Il soccorso istruttorio può essere utilizzato non solo per regolarizzare documenti già prodotti, ma anche per integrarli e chiarire ambiguità od omissioni, quando la verifica non comporti la formazione ex novo del requisito sostanziale né un'alterazione del confronto tra partecipanti.
- La natura non commerciale di un ente del Terzo settore può essere dimostrata mediante una valutazione complessiva della documentazione disponibile, comprese le risultanze contabili, le attività statutarie e la qualificazione acquisita nei registri previgenti; la mancata presenza di una specifica dicitura nel RUNTS non prova di per sé l'assenza del requisito.
- Quando la domanda di partecipazione contiene indicazioni ambigue circa il ruolo di un partner, l'amministrazione deve esaminare la documentazione complessiva e, ove l'ambiguità sia riconducibile a un errore materiale chiaribile senza modificare sostanzialmente l'offerta o la proposta, attivare il soccorso istruttorio prima di disporre l'esclusione.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento di esclusione con nuovi motivi ostativi non contenuti nell'atto impugnato; nella riedizione del potere deve inoltre rispettare il divieto previsto dall'art. 10-bis, comma 1, l. 241/1990 di introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria originaria.
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