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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-670/20

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2021. — EP e a. contro ERSTE Bank Hungary Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e di trasparenza – Irrilevanza della dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera – Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale. — Causa C-670/20

Giurisprudenza europea62020CO0670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito la portata del requisito di trasparenza per i mutui in valuta estera disciplinati dalla direttiva 93/13. Ha affermato che il consumatore deve essere messo in condizione di comprendere concretamente il rischio di cambio e le possibili conseguenze economiche anche gravi, non essendo sufficiente un’informazione generica né una dichiarazione standard di consapevolezza del rischio. La valutazione concreta resta affidata al giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze del caso.

Trasparenza delle clausole di mutuo in valuta estera: l’informativa sul rischio di cambio è sufficiente solo se consente al consumatore di valutare le conseguenze economiche potenzialmente gravi, senza che rilevi la sola dichiarazione di consapevolezza del rischio.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, per una clausola di un contratto di mutuo espresso in valuta estera che espone il mutuatario al rischio di cambio, è sufficiente una informativa generale sul rischio e una dichiarazione del consumatore di esserne consapevole, oppure se il professionista debba fornire informazioni più precise e complete, tali da consentire di valutare le conseguenze economiche potenzialmente significative della clausola sui propri obblighi finanziari per tutta la durata del contratto.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esige che, nelle clausole di mutuo espresso in valuta estera che trasferiscono sul consumatore il rischio di cambio, il professionista abbia fornito informazioni esatte e sufficienti, idonee a far comprendere a un consumatore medio non solo il meccanismo della clausola ma anche il rischio reale di conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, durante l’intera durata del contratto; una mera informativa generica e la dichiarazione del consumatore di essere consapevole dei rischi non bastano, da sole, a soddisfare il requisito di trasparenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
  • Raccomandazione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico

Trasparenza delle clausole di mutuo in valuta estera e rischio di cambio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) in una controversia tra consumatori e banca relativa a un mutuo espresso in franchi svizzeri ma rimborsabile in fiorini ungheresi. Il nodo interpretativo concerne il requisito di trasparenza delle clausole che espongono il mutuatario al rischio di cambio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE.

Fatti e procedimento principale

Nel 2007 i ricorrenti hanno stipulato con ERSTE Bank Hungary Zrt. un contratto di mutuo per la ristrutturazione di una casa familiare. Il contratto prevedeva un importo espresso in CHF, con erogazione e rimborso in HUF; la banca convertiva ad ogni scadenza l’importo dovuto secondo il tasso di cambio applicabile.

Prima della firma, la banca aveva consegnato un’informativa generale sui rischi dei finanziamenti in valuta estera, nella quale si spiegava che le variazioni del cambio potevano determinare costi aggiuntivi per il cliente, sia in aumento sia in diminuzione. I consumatori hanno poi contestato che tale informativa non avesse spiegato adeguatamente che, per effetto di mutamenti macroeconomici e del mercato monetario internazionale, le rate potevano aumentare in modo significativo o addirittura illimitato.

A seguito dell’aumento del tasso di cambio, le rate sono cresciute sensibilmente; il contratto è stato risolto dalla banca nel 2015 e, dopo l’avvio dell’esecuzione forzata, i consumatori hanno agito per farla cessare deducendo l’invalidità del contratto per difetto di informazione sul rischio reale di cambio.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se sia conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13:

  • una clausola che richiami genericamente la consapevolezza del debitore dei rischi potenziali della transazione;
  • un’informativa che evidenzi effetti favorevoli e sfavorevoli delle fluttuazioni del cambio, ma presupponga una tendenza di stabilità;
  • l’assenza di indicazioni esplicite sul fatto che l’aumento delle rate possa essere significativo o illimitato;
  • la dichiarazione del consumatore, in termini generali, di assumersi i rischi del mutuo;
  • l’interpretazione nazionale secondo cui il solo fatto di aver informato il consumatore sul rischio di cambio basterebbe a rendere tale rischio realisticamente prevedibile.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sulla valutazione dell’abusività delle clausole relative all’oggetto principale e al prezzo, purché formulate in modo chiaro e comprensibile;
  • l’articolo 5 della direttiva 93/13, che impone la redazione chiara e comprensibile delle clausole proposte per iscritto;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 99 del regolamento di procedura, in base al quale la Corte può statuire con ordinanza motivata quando la risposta risulta già chiaramente dalla giurisprudenza;
  • la raccomandazione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, citata come riferimento di contesto sulle informazioni da fornire nei prestiti in valuta estera.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il requisito di trasparenza non coincide con la sola intelligibilità formale e grammaticale della clausola. In base a una giurisprudenza costante, esso richiede che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della clausola e di valutare le conseguenze economiche potenzialmente significative sui suoi obblighi finanziari.

Applicando tali criteri ai mutui in valuta estera, la Corte ribadisce che è necessario che il professionista fornisca informazioni atte a chiarire il meccanismo del cambio e i rischi connessi, compreso il rischio derivante da un forte deprezzamento della valuta di reddito del mutuatario rispetto alla valuta del mutuo. È particolarmente rilevante che il consumatore comprenda che, lungo tutta la durata del contratto, la sua esposizione può tradursi in un aggravio economico significativo.

La Corte precisa inoltre che non soddisfa il requisito di trasparenza una comunicazione basata sull’ipotesi di stabilità del cambio per tutta la durata del contratto, specie se il professionista non ha avvertito del contesto economico capace di incidere sulle variazioni del tasso.

Quanto alla dichiarazione del consumatore di essere pienamente consapevole dei rischi potenziali, la Corte afferma espressamente che tale dichiarazione non è, di per sé, rilevante per stabilire se il professionista abbia adempiuto al proprio obbligo informativo. In altre parole, il consenso dichiarato dal cliente non può supplire alla carenza di un’informazione concreta, precisa e sufficiente.

La Corte richiama infine il ruolo del linguaggio utilizzato nei documenti precontrattuali e contrattuali: l’assenza di avvertenze esplicite su rischi particolari può confermare il difetto di trasparenza.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che il requisito di trasparenza delle clausole di un mutuo espresso in valuta estera è soddisfatto solo se il professionista ha fornito informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, tali da consentire a un consumatore medio di valutare le conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, per l’intera durata del contratto. La semplice dichiarazione del consumatore di essere consapevole dei rischi potenziali non è sufficiente, da sola, a dimostrare il rispetto di tale requisito.

Conseguenze pratiche per il giudice nazionale

Resta compito del giudice del rinvio verificare, in concreto, se l’informazione fornita dalla banca, alla luce di tutte le circostanze del caso, fosse idonea a far comprendere ai consumatori il rischio effettivo e la possibile entità dell’impatto economico del cambio sulle rate del mutuo.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutui in valuta esteratrasparenza contrattualediritto bancario

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