Cassazione Civile, Ordinanza n. 04186/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. In primo grado erano state rigettate sia la domanda dei promittenti venditori di risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, sia la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente e, con separata citazione riunita, dalla figlia. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha trasferito ai ricorrenti parti distinte di un fabbricato, subordinando il trasferimento al pagamento di una somma complessiva in favore delle controparti, comprensiva anche di interessi. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione con sei motivi: il primo per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse disposto gli interessi senza domanda; gli altri motivi, sotto profili diversi, contestavano la stessa statuizione sugli interessi (vizio di motivazione, violazione degli artt. 1282, 1224 e 1499 c.c., omesso esame di fatto decisivo).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che gli interessi sulle somme dovute in una controversia di questo tipo possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Ha rilevato che nel caso concreto non risultava una domanda specifica degli interessi da parte delle originarie attrici, e che tale richiesta non poteva considerarsi validamente introdotta solo nella fase di appello. Poiché gli altri motivi attenevano tutti alla medesima questione, sono stati dichiarati assorbiti. Ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha deciso nel merito cassando la statuizione sugli interessi e eliminandola dalla decisione impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti; ferme le spese di appello.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la statuizione sugli interessi richiede una specifica domanda di parte.
art. 99 c.p.c.
L'attribuzione degli interessi in giudizio presuppone l'iniziativa di parte e non può essere disposta d'ufficio.
art. 2932 c.c.
È il rimedio azionato dai promissari acquirenti per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito eliminando la statuizione illegittima.
art. 1282 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nei motivi assorbiti in tema di decorrenza degli interessi.
art. 1224 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nei motivi assorbiti in tema di interessi moratori e conseguenze dell'inadempimento.
art. 1499 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nei motivi assorbiti in tema di interessi nel prezzo della vendita.
Massime di principio
- Gli interessi dovuti su somme oggetto di condanna non possono essere attribuiti d'ufficio dal giudice, salvo che la legge preveda diversamente: occorre una domanda specifica della parte interessata.
- In mancanza di specificazione della natura degli accessori richiesti, la domanda sugli interessi può riferirsi agli interessi corrispettivi, ma non consente automaticamente la liquidazione di interessi moratori non domandati.
- Nel giudizio di legittimità, quando la questione di diritto consente la decisione senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito eliminando la statuizione viziata.
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