Cassazione Penale, Ordinanza n. 35607/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato la condanna per ricettazione della carta di circolazione contestata al capo B) e della patente di guida contestata al capo D). Con i primi due motivi ha riproposto le censure già formulate in appello, sostenendo l’insussistenza della consapevolezza della provenienza furtiva dell’autovettura e della falsità della carta di circolazione, nonché la mancanza di prova del falso documentale per non essere stato rinvenuto l’originale; ha inoltre denunciato omessa motivazione. Ha contestato il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648, comma quarto, c.p., questione che la Corte ha rilevato non essere stata proposta in appello. Ha infine censurato il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena, deducendo vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti reiterativi di quelli d’appello, già affrontati con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, e quindi non specifici; la denuncia di omessa motivazione è stata inoltre smentita dalla motivazione effettivamente resa. La censura relativa all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, c.p. è stata dichiarata non proponibile per la prima volta in cassazione, non risultando sollevata con l’appello. Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche sono state ritenute manifestamente infondate: la Corte d’appello aveva motivato facendo riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, senza essere tenuta a esaminare ogni elemento dedotto. La contestazione dell’eccessività della pena è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità perché basata su valutazioni di merito, oltre che manifestamente infondata in presenza di una motivazione priva di evidenti illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La questione relativa alla riconoscibilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. non risulta sollevata con il gravame, visto che essa non è stata menzionata nel riepilogo dei motivi di appello illustrati nella sentenza impugnata, che il ricorrente aveva l’onere di contestare ove non fosse stata riportata alcuna censura esposta con l’atto d’impugnazione, dal che discende che essa non può essere sollevata per la prima volta con l’impugnazione di legittimità;
La richiesta di applicazione dell’ipotesi attenuata dell’art. 648, comma quarto, c.p., se non proposta nei motivi d’appello, non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica argomentata alla decisione impugnata: motivi siffatti sono non specifici e meramente apparenti.
- La denuncia di omessa motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata contiene una motivazione effettiva e pertinente sul punto censurato.
- Una questione non proposta con l’appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; ove la sentenza impugnata non ne riporti la deduzione, il ricorrente ha l’onere di contestare tale omissione.
- Nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
- La censura sull’entità della pena non è ammissibile in cassazione quando sollecita una rivalutazione di merito; il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito in presenza di motivazione priva di evidenti illogicità.
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