Cassazione Penale, Ordinanza n. 13842/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse erronea o insufficiente. La Corte di merito aveva invece valorizzato la personalità negativa dell'imputato, i plurimi precedenti per reati gravi, la mancata collaborazione con gli inquirenti e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio, anche a fronte della non contestazione dell'addebito e delle prove raccolte a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo e non illogico il diniego delle attenuanti generiche, richiamando elementi ritenuti decisivi: i precedenti penali, la mancata collaborazione, l'assenza di elementi favorevoli. Ha inoltre ribadito che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare espressamente tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli decisivi o rilevanti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il contenuto sostanziale, ma presuppone la corretta affermazione di responsabilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una sanzione pecuniaria.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla valorizzazione di elementi negativi rilevanti.
art. 192 c.p.p.
Richiamato solo indirettamente nel riferimento alle prove a carico; non è oggetto di una specifica statuizione autonoma.
Massime di principio
- Nel giudizio sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fondare il diniego su elementi negativi attinenti alla personalità dell'imputato, ai precedenti penali e al comportamento processuale, senza essere tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendosi ritenere implicitamente disattesi gli altri elementi non menzionati.
- L'assenza di elementi o circostanze di segno positivo può legittimare da sola il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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