Cassazione Penale, Sentenza n. 15583/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 26/04/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Luigi D'Alessandro per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). I difensori deducevano, in due distinti atti: insufficienza e genericità della gravità indiziaria (contestando la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore Rapicano Pasquale), travisamento e valutazione parcellizzata degli elementi di prova ("scorta" del 9/8/2018, consegna delle chiavi, conversazioni su contrabbando, rapina, telecamere, contatti elettorali), nonché errata valutazione delle esigenze cautelari (inquadrate come superabili dall'arresti domiciliari alla luce della detenzione del capo clan Mosca Sergio, del cambiamento di vita del ricorrente, della giovane età e del risarcimento alla vittima).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente ricostruito la struttura del clan e la posizione apicale/attiva di Luigi D'Alessandro sulla base della dichiarazione del collaboratore Rapicano, delle intercettazioni e di plurimi riscontri fattuali (movimentazioni con "scorta", consegna delle chiavi di un fondo usato per riunioni, autorizzazioni a svolgere attività illecite in contrasto con il parere del nonno, ruolo di "picchiatore", coinvolgimento in aggressione a carabinieri, rapporti per attività elettorali ecc.). La Corte ha confermato che la partecipazione all'associazione mafiosa è un reato di durata e che la valutazione della gravità indiziaria è riservata al giudice di merito e non sindacabile nella rilettura degli elementi probatori. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'attenuazione delle esigenze cautelari per la detenzione del capo clan o per il risarcimento, ribadendo la presunzione cautelare e l'autonomia della pericolosità del ricorrente. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; qui interpretata nel senso che per la sua sussistenza non è necessario provare ogni singolo delitto posto a base dell'associazione, bensì la partecipazione stabile e l'affectio societatis e la disponibilità della forza di intimidazione del gruppo
art. 309 c.p.p.
Norma rinviata in ordine alla competenza per il riesame delle misure cautelari (Tribunale adito ex art. 309 c.p.p.); in fattispecie il riesame è stato esperito davanti al Tribunale della libertà
art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato rispetto al regime detentivo del padre (o di altro elemento carismatico) e alla rilevanza che ciò avrebbe sulla valutazione delle esigenze cautelari del ricorrente; la Corte ha ritenuto che la detenzione del capo non elimini automaticamente la pericolosità di altri affiliati
artt. 274 e 275 c.p.p.
Articoli richiamati dal ricorrente (censure per violazione procedurale presumibilmente connesse alle garanzie nel procedimento), ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, non essendo emersa una violazione capace di inficiare la valutazione complessiva degli indizi
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere accertata sulla base di una valutazione unitaria di dichiarazioni di collaboratori e riscontri fattuali: non è necessario provare ogni singolo delitto posto a base del vincolo associativo, ma l'affectio societatis e la partecipazione stabile.
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se corredate da riscontri fattuali (intercettazioni, comportamenti pubblici, ruoli locali), possono avere valore probatorio sufficiente a fondare la gravità indiziaria per misure cautelari.
- Comportamenti come essere "scortato" da soggetti armati/associati, detenere e concedere l'accesso a luoghi usati per riunioni, autorizzare attività illecite, svolgere funzioni di "esecutore" o "picchiatore", e gestire rapporti economici/elettorali per conto del clan sono indicatori rilevanti di intraneità associativa.
- La detenzione del capo clan non esclude automaticamente la pericolosità degli altri membri: la valutazione delle esigenze cautelari si basa sul ruolo e sull'autonomia operativa del singolo, non solo sulla posizione al vertice.
- Le argomentazioni difensive che invitano a una rilettura parcellizzata degli elementi (spiegazioni alternative per singoli episodi) devono essere in grado di contrastare la valutazione complessiva del giudice di merito; in Cassazione non è ammessa una rivalutazione integrale degli elementi di fatto e delle intercettazioni.
- La partecipazione all'associazione è reato permanente: la sua sussistenza può giustificare la permanenza della misura cautelare anche se taluni episodi contestati risalgono a periodi differenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15484/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15488/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15490/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15492/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15495/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15496/2022 del 21/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →