Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza 12 gennaio 2026 n. 16 con cui il Comune di Aprilia ha disposto la chiusura della struttura socio assistenziale - casa di riposo per anziani denominata "Villa Serena", gestita da "La Primavera srl";

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di chiusura di una struttura socioassistenziale adibita a casa di riposo per anziani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società gestrice della struttura ha impugnato l’ordinanza comunale del 12 gennaio 2026, n. 16, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella precedente camera di consiglio il Collegio aveva disposto che il Comune producesse una relazione dettagliata sullo stato della struttura e sull’adeguamento alle prescrizioni impartite dagli enti competenti, mentre la ricorrente doveva depositare la documentazione comprovante l’avvenuto adeguamento. Dal sopralluogo congiunto del 18 marzo 2026, effettuato dai Servizi Sociali, dalla Polizia Locale, dall’Ufficio Urbanistica e dall’ASL, sono risultate persistenti criticità: mancata predisposizione dei Piani Personalizzati di Assistenza per gli ospiti autosufficienti; presenza di anziani non autosufficienti senza piani individuali di assistenza concordati con l’ASL; mancata assunzione del responsabile, dell’educatore professionale e dell’assistente sociale; assenza del quaderno delle consegne giornaliere, dell’organigramma e del registro delle presenze del personale; presenza di 21 posti letto a fronte dei 20 autorizzati; mancanza del certificato di potabilità dell’acqua del pozzo; difformità tra l’elaborato tecnico allegato ai titoli edilizi e lo stato attuale dei luoghi; ulteriori difformità urbanistico-edilizie e assenza della Segnalazione Certificata di Agibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riconoscendo che i gestori si erano adoperati per ricondurre la struttura alle prescrizioni normative, il Collegio ha ritenuto prevalenti gli interessi relativi alla salute, alla cura, all’assistenza, all’incolumità e alla sicurezza degli anziani ricoverati. Le criticità ancora presenti, accertate nel sopralluogo congiunto del 18 marzo 2026 dagli enti competenti, non consentono di assicurare il soddisfacimento di tali interessi e impediscono quindi la sospensione dell’ordinanza di chiusura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta dal Tribunale.

  • art. 11, comma 1, lett. g), L.R. 41/2003

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di predisposizione dei Piani Personalizzati di Assistenza per gli ospiti autosufficienti.

  • DGR 1305/2004

    È richiamata per gli obblighi documentali e organizzativi della struttura, tra cui quaderno delle consegne, organigramma e registro delle presenze del personale.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 18/2023

    È richiamato quale previsione relativa alla necessità del certificato ASL di potabilità dell’acqua proveniente dal pozzo a servizio della struttura.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla Segnalazione Certificata di Agibilità, la cui assenza è stata considerata tra le criticità edilizie della struttura.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda cautelare proposta contro la chiusura di una struttura socioassistenziale, il giudice deve bilanciare gli interessi del gestore con quelli, prevalenti, relativi alla salute, alla cura, all’assistenza, all’incolumità e alla sicurezza degli ospiti vulnerabili presenti nella struttura.
  • La permanenza, all’esito degli accertamenti degli enti competenti, di molteplici carenze assistenziali, organizzative, igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie è idonea a escludere la sospensione cautelare dell’ordine di chiusura quando tali criticità non consentano di assicurare adeguatamente la salute e la sicurezza degli ospiti.
  • L’adozione di iniziative dirette a conformare la struttura alle prescrizioni amministrative non impone, da sola, la sospensione cautelare della chiusura se, al momento della decisione, risultano ancora irregolarità rilevanti e non sono assicurate le condizioni necessarie per la tutela degli utenti non autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIgiene e sanità pubblicaTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiSanitàEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.