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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6346 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Ici-Imu - Pignoramento immobiliare - Obbligo di pagamento dell'imposta - Permane.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'obbligo di pagamento dell'IMU a seguito del pignoramento immobiliare: il ricorrente sosteneva che il pignoramento, limitando la disponibilità dell'immobile, avrebbe fatto venir meno l'obbligo impositivo; il contrasto riguarda se il presupposto impositivo sia la titolarità (diritto reale) o la mera disponibilità del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il soggetto passivo dell'IMU è il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e che il pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva civile non trasferisce la proprietà, limitando solo la disponibilità. Pertanto l'obbligo fiscale permane in capo al debitore esecutato fino all'eventuale emissione del decreto di trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario da parte del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • d.l. n. 201/2011

    Stabilisce il soggetto passivo dell'IMU; interpretato come identificazione del proprietario o titolare di diritti reali come obbligato anche durante procedure esecutive fino al trasferimento formale.

  • d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato in combinato disposto con il d.l. 201/2011 per definire la titolarità dei diritti reali rilevanti ai fini IMU; interpretato nel senso che la titolarità sussiste nonostante il pignoramento fino al decreto di trasferimento.

Massime di principio

  • Il presupposto impositivo dell'IMU è la titolarità del diritto reale sull'immobile (proprietà o altro diritto reale), non la sola disponibilità effettiva del bene.
  • Il pignoramento immobiliare limita la disponibilità (es. vendita, donazione, locazione) ma non trasferisce la proprietà: il debitore pignorato rimane soggetto passivo dell'imposta fino al decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario.
  • La responsabilità fiscale si estingue per il debitore solo con il verificarsi del trasferimento formale (decreto dell'autorità giudiziaria) che attribuisce la titolarità all'aggiudicatario; prima di tale atto vige l'obbligo di pagamento a carico del proprietario.
  • In pratiche esecutive, controllare le date: per stabilire chi deve l'imposta in un certo periodo occorre verificare la data del decreto di trasferimento/trascrizione rispetto al periodo impositivo.
  • Il potenziale acquirente diventa soggetto passivo dell'IMU solo dopo l'effettivo trasferimento formale; eventuali rapporti di riparto dell'imposta tra venditore e compratore vanno regolati contrattualmente o nella fase di aggiudicazione/vendita.

Testo integrale

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