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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29408/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per l'anno 2005 ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. Dopo un accoglimento solo parziale in primo grado e il rigetto in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, oltre al vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Sosteneva che la CTR avesse omesso di motivare sulla documentazione prodotta per provare la natura non imponibile di versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato solo in parte: ha affermato che la presunzione legale sui versamenti resta operante per i professionisti o lavoratori autonomi e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente l'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili e l'eventuale esistenza di costi deducibili; tuttavia, quanto ai prelevamenti, ha rilevato il contrasto della decisione di merito con la sopravvenuta giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che ha escluso l'automatica equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla parte concernente i prelevamenti bancari, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È invece rimasto fermo l'accertamento di merito relativo ai versamenti bancari, ritenuti privi di sufficiente giustificazione probatoria e non sindacabili in cassazione, perché il ricorso tendeva in quella parte a sollecitare una rivalutazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione legale sui movimenti bancari resta operante per i versamenti effettuati sul conto corrente del professionista o lavoratore autonomo; il contribuente deve provare analiticamente l'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma è richiamata in coordinamento con quella sulle indagini bancarie ai fini IVA, come base per la presunzione sui movimenti bancari.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato quale parametro processuale insieme agli altri motivi di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.

  • Corte costituzionale n. 228 del 2014

    Ha eliminato l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti, incidendo sulla presunzione bancaria.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato sui movimenti di conto corrente, per il professionista o lavoratore autonomo la presunzione legale opera sui versamenti, che possono essere imputati a compensi se il contribuente non prova in modo analitico la loro estraneità a fatti imponibili.
  • Per i prelevamenti bancari del professionista o lavoratore autonomo non è consentita una presunzione automatica di ricavi o compensi fondata sulla sola movimentazione, essendo venuta meno l'equiparazione con l'attività imprenditoriale nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Quando l'onere della prova è invertito, il contribuente deve dimostrare specifici costi o oneri deducibili con elementi concreti di prova, non con mere affermazioni generiche o richiami all'equità.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale una richiesta sostanziale di nuova valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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