Cassazione Penale, Sentenza n. 4885/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di riforma parziale della Corte d'Appello di Palermo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare il giudizio di attendibilità della persona offesa e chiedendo il confronto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quanto contenuto nella querela. Sul secondo episodio (dinanzi alla Stazione dei Carabinieri) sosteneva che la parte offesa non avesse manifestato volontà di allontanarsi, quindi non sussisterebbe il requisito per la violenza privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i vari profili di censura siano inammissibili: non è consentito un confronto automatico tra querela e dichiarazioni di dibattimento salvo che le parti ne abbiano concordato la valenza contenutistica (accordo non emerso), e sul secondo episodio la Corte d'appello ha motivato correttamente che, alla luce delle circostanze (azione immediatamente successiva all'aggressione e atteggiamento aggressivo precedente), non era esigibile che la vittima interloquisse o chiedesse lo spostamento dell'auto; l'imputato aveva anche ostacolato il movimento del veicolo senza necessità, configurando la violenza privata, con richiamo alla giurisprudenza consolidata. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103
Norma richiamata come base per la condanna alle spese e al versamento in Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto che il ricorrente sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5)
Sez. 5, n. 16571 del 20/04/2006 (Badalamenti e altro); Sez. 5, n. 40983 del 18/10/2005 (Siracusa)
Richiamati principi consolidati secondo cui la violenza privata può integrarsi anche senza esplicita richiesta di spostare un veicolo che ostruisce il passaggio quando, per le circostanze concrete e l'atteggiamento aggressivo dell'agente, non sia ragionevolmente esigibile dalla vittima una reazione o una richiesta formale.
Massime di principio
- Il confronto tra querela e dichiarazioni rese in dibattimento non è automaticamente ammesso: la querela è atto del pubblico ministero acquisito nel fascicolo di dibattimento solo ai fini della condizione di procedibilità, salvo che le parti non ne riconoscano la rilevanza contenutistica.
- La violenza privata può integrarsi anche senza una richiesta esplicita da parte della vittima (es. spostare un veicolo) quando l'agente abbia posto ostacolo alla libertà di movimento in modo intenzionale e le circostanze rendano non esigibile dalla vittima una reazione o una domanda formale.
- Per la cassazione, i motivi di ricorso devono essere formulati in modo ammissibile e con censure che incidano effettivamente su questioni di diritto o di motivazione valutabili in sede di legittimità; raggruppare argomentazioni difettose può portare a declaratoria di inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese del procedimento di cassazione e, se sussiste colpa nella presentazione del ricorso, il versamento alla Cassa delle ammende.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe: (a) specificare con chiarezza i profili di vizio giuridico valutabili in sede di legittimità; (b) ottenere, se utile, l'accordo delle parti sulla valenza contenutistica di atti come la querela prima di invocarne il confronto; (c) documentare in modo puntuale le circostanze fattuali che rendono esigibile o meno un comportamento della vittima.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →