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Sentenza

Sentenza n. 8156/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in data 04/07/2024 (n. R.G. 36366/2022), passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 4 luglio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini iure sanguinis)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Comune competente e il Ministero dell'Interno non avevano dato esecuzione a un'ordinanza del giudice ordinario, pronunciata all'esito del rito sommario ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. e passata in giudicato. L'ordinanza aveva dichiarato i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e aveva ordinato al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Dopo avere inviato la documentazione necessaria e una diffida ad adempiere, rimaste senza effetto, i ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile il rito dell'ottemperanza anche per l'esecuzione di ordinanze del giudice ordinario emesse ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. e conclusive del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti avevano provato il passaggio in giudicato dell'ordinanza e che le amministrazioni non avevano dimostrato di avere compiuto l'attività amministrativa imposta dal titolo giudiziale, ossia le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni conseguenti al riconoscimento della cittadinanza italiana. È stata quindi accertata l'inottemperanza ed è stato ordinato al Ministero dell'Interno e al Comune di Ginestra di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto della Prefettura di Potenza, anche tramite funzionario delegato, con incarico di provvedere entro l'ulteriore termine di 30 giorni, previa richiesta dell'interessato, in caso di perdurante inadempimento. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori se dovuti, per le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il rito dell'ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 702-bis c.p.c.

    L'ordinanza posta a fondamento dell'ottemperanza era stata pronunciata all'esito del procedimento sommario disciplinato da tale disposizione.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il giudice ha riconosciuto la possibilità di esperire il rito dell'ottemperanza per l'esecuzione delle ordinanze pronunciate ai sensi di tale disposizione, quando conclusive del rito sommario e passate in giudicato.

Massime di principio

  • Il rito dell'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza del giudice ordinario pronunciata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. all'esito del procedimento ex art. 702-bis c.p.c., purché il provvedimento sia passato in giudicato e imponga alla pubblica amministrazione specifiche attività amministrative.
  • A fronte dell'allegazione dell'inottemperanza a un titolo giudiziale passato in giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti e dimostrare l'avvenuta esecuzione delle attività imposte; in mancanza, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento.
  • Quando il titolo giudiziale ha riconosciuto lo status di cittadino italiano iure sanguinis e ha ordinato le conseguenti attività nei registri dello stato civile, l'amministrazione deve procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni prescritte, non potendo limitarsi a una condotta meramente omissiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCittadinanza
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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