Cassazione Civile, Ordinanza n. 06359/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il suo precedente ricorso contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, confermativa del rigetto dell'impugnazione avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro. Con il primo motivo ha dedotto errore di fatto, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto assente nel fascicolo d'ufficio del grado di appello la relata di notifica della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, prospettato per la fase rescissoria, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del T.U. registro, assumendo che la pretesa impositiva fosse stata confermata sulla base di una riqualificazione dell'atto di conferimento fondata su elementi extra-testuali. La società ha inoltre insistito sul fatto di aver richiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio tributario, nel quale la copia notificata della sentenza sarebbe stata presente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la questione della mancanza della relata di notifica era stata già oggetto di valutazione giuridica nel precedente giudizio di legittimità e non di una mera svista percettiva. Ha ribadito che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria notificata, l'onere di deposito della copia autentica della sentenza con relata di notifica grava sulla parte ricorrente e non è superato dalla sola presenza del documento nel fascicolo d'ufficio, salvo ipotesi particolari non ricorrenti nel caso concreto. Ha inoltre osservato che, nel giudizio tributario, la sentenza notificata deve essere depositata dalla parte presso la segreteria della commissione tributaria entro 30 giorni e che non era provato né dedotto in modo specifico che il documento fosse stato indicato o collocato nel fascicolo in modo tale da renderne agevole il reperimento. Conclusivamente, la Corte ha qualificato la doglianza come critica di diritto e non come errore di fatto, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione e condannando la ricorrente alle spese di lite, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei soli casi previsti dall'art. 395 c.p.c., senza trasformarsi in uno strumento per denunciare errori di diritto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale, non una valutazione giuridica; non è configurabile se il fatto è stato discusso e deciso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza è stata notificata.
art. 369, comma 3, c.p.c.
La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sana, da sola, l'omissione del deposito della relata di notifica, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con la loro esatta collocazione processuale.
art. 38 d.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio tributario la parte che notifica la sentenza deve depositarne l'originale o la copia autentica notificata presso la segreteria entro 30 giorni dalla notifica.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo.
art. 378 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la trattazione in pubblica udienza può essere esclusa quando la questione è coperta da principi consolidati e non presenta rilievo nomofilattico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, ossia per una falsa percezione di un dato processuale o documentale, e non per contestare la soluzione giuridica adottata.
- Non ricorre errore revocatorio quando la questione dedotta abbia formato oggetto di discussione e di valutazione nella precedente decisione, poiché in tal caso l'eventuale censura attiene al giudizio di diritto.
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza notificata, l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica grava sul ricorrente e non è superato dalla sola richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
- Nel processo tributario la parte che notifica la sentenza deve poi depositarne l'originale o copia autentica notificata presso la segreteria, sicché la presenza del documento nel fascicolo d'ufficio non esonera dall'onere di specifica indicazione e deposito nei termini previsti.
- L'errore di diritto non può essere fatto valere con il rimedio della revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c.
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