Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16485/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202607396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna, presentata il 29 maggio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inadempimento del Ministero e un ordine di provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha dedotto che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine procedimentale di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza del 29 maggio 2024 senza l’adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere, ossia la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza pronunciamento. Il termine per concludere il procedimento è al massimo di quattro mesi, considerando i trenta giorni previsti per verificare la completezza della documentazione e i tre mesi per decidere, con possibilità di richiesta di integrazioni; nel caso concreto il termine era scaduto e non risultava adottato un provvedimento finale. Ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla scadenza assegnata al Ministero. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.

    Le disposizioni fondano l’azione per accertare il silenzio-inadempimento e ottenere l’ordine giudiziale di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 29 maggio 2024, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007.

    La presentazione dell’istanza e la scadenza del termine di conclusione senza una pronuncia espressa integrano il silenzio-inadempimento; la disciplina generale del termine opera insieme a quella speciale.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    L’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato UE è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nella denominazione al ministero indicato dalla norma.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

    Il termine massimo per concludere il procedimento è di quattro mesi quando siano richieste integrazioni: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    La disposizione è richiamata per identificare la denominazione attuale del Ministero competente, già individuato dall’art. 5 del d.lgs. 206/2007.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di titoli di formazione e abilitazione docente conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell’amministrazione sono sufficienti a configurare l’obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento.
  • Per il riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, il termine complessivo di conclusione può arrivare al massimo a quattro mesi quando occorra richiedere integrazioni: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento conclusivo.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, assegnandogli un termine successivo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.