Sentenza n. 655/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della determinazione n. 313 del 23.12.2025 pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Lenola in data 29.12.2025 avente ad oggetto “servizi di raccolta differenziata-affidamento conferimento frazione cod. EER 20.03.01 RIDA Ambiente anno 2026-2027 CIG B9c40914A1” nonché ove occorra della Determinazione n. 01/2026 avente ad oggetto “servizio di raccolta differenziata-impegno di spesa per affidamento conferimento frazione indifferenziata cod. EER 20.03.01 ditta RIDA Ambiente S.r.l. anno 2026” e di ogni altro atto alla stessa presupposto conseguenziale e successivo ancorché sconosciuto; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati il 3 aprile 2026, per l’annullamento - del contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti solidi urbani periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2027 stipulato in data 30.12.2025 tra il Comune di Lenola e la RIDA Ambiente S.r.l., conosciuto dalla ricorrente a fronte del deposito dello stesso da parte della controinteressata in data 23.02.2026, seppur con numerose parti oscurate; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da R.I.D.A. Ambiente S.r.l. in data 20 febbraio 2026, per l’accertamento e la declaratoria - di nullità, per contrasto con il giudicato recato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7208 del 22.08.2024, dei titoli autorizzatori che legittimerebbero la ricorrente, nella sua stessa prospettazione, ad operare nel mercato del trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati aventi codice EER 20.03.01 e, quindi, ad ambire all’affidamento che costituisce l’oggetto del giudizio (relativo all’affidamento aventi codice CIG B9D904F4D0);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento diretto a un’impresa concorrente del servizio di conferimento e recupero dei rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 per gli anni 2026-2027, nonché il successivo contratto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di un impianto ubicato a distanza inferiore rispetto a quello dell’impresa affidataria e autorizzato al trattamento dei rifiuti, ha impugnato l’affidamento diretto disposto dal Comune in favore dell’impresa controinteressata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023, del principio di rotazione, dei principi di buona fede e concorrenza, nonché eccesso di potere, sostenendo che il servizio fosse stato affidato senza soluzione di continuità alla stessa impresa dal 2021 e senza adeguata motivazione sull’assenza di alternative. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 108, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 182-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. 152/2006, nonché violazione del principio di prossimità e illogicità, contestando la scelta dell’impianto più lontano. Con motivi aggiunti ha impugnato il contratto, deducendo che la tariffa offerta dalla controinteressata non sarebbe stata correttamente calcolata secondo il metodo tariffario vigente, includendo illegittimamente rivalutazione ISTAT ed ecotassa. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’accertamento della nullità dei titoli autorizzatori della ricorrente per contrasto con il giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7208/2024.
La decisione
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il primo motivo del ricorso introduttivo e lo ha respinto. Richiamando precedenti della stessa Sezione e la sentenza del Consiglio di Stato n. 7208/2024, ha ritenuto che il piano regionale di gestione dei rifiuti individui, per l’ATO di Latina, il solo impianto TMB della controinteressata. L’impianto della ricorrente, pur autorizzato e incluso nell’elenco regionale degli impianti minimi, non sarebbe stato incluso a pieno titolo nel piano regionale e potrebbe essere utilizzato soltanto in via sussidiaria o emergenziale, fino all’eventuale modifica del piano. Ne consegue che, allo stato, esso non poteva essere destinatario dell’affidamento contestato; pertanto non potevano ritenersi violati il principio di rotazione, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023, né i principi di buona fede e concorrenza. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente non poteva aspirare all’affidamento e non aveva quindi un interesse attuale a contestare la tariffa applicata dalla controinteressata. Per la medesima ragione sono stati dichiarati improcedibili i motivi aggiunti contro il contratto. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, non residuando un interesse della controinteressata a paralizzare un’impugnazione già ritenuta in parte infondata e in parte improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il principio di rotazione non risulta violato quando l’operatore che invoca la rotazione non può, secondo la pianificazione regionale vigente, essere destinatario dell’affidamento controverso.
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’affidamento diretto del servizio sotto soglia.
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
La disposizione è invocata dalla ricorrente in relazione alla scelta dell’impianto e al principio di prossimità, ma la relativa censura è dichiarata improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse.
art. 182-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006
La disposizione è invocata in relazione al principio di prossimità nella gestione dei rifiuti; la censura non è esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 196 e 199 d.lgs. 152/2006
Sono richiamati come fondamento della competenza pianificatoria regionale e dell’individuazione degli impianti destinati al trattamento dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale.
art. 7 l. reg. Lazio n. 27/1998
Il piano regionale di gestione dei rifiuti è qualificato come atto del Consiglio regionale, prevalente sugli atti dirigenziali di gestione.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di motivare la decisione mediante il richiamo a principi già affermati in decisioni analoghe.
art. 73 c.p.a.
È richiamato con riferimento alle memorie depositate dalle parti in vista dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando il piano regionale di gestione dei rifiuti individua un solo impianto TMB destinato ordinariamente al trattamento dei rifiuti urbani di uno specifico ATO, un altro impianto, anche se autorizzato e incluso nell’elenco degli impianti minimi, non può essere considerato ordinariamente concorrente per gli affidamenti relativi a quell’ATO finché il piano non venga modificato.
- L’inclusione di un impianto nell’elenco degli impianti minimi rilevanti ai fini tariffari e della continuità del servizio non equivale, di per sé, alla sua piena inclusione nella pianificazione regionale quale impianto ordinariamente destinato al soddisfacimento del fabbisogno dell’ATO; l’utilizzo dell’impianto può restare limitato a esigenze sussidiarie, emergenziali o di deficit impiantistico.
- Il principio di rotazione negli affidamenti diretti presuppone che l’operatore che lo invoca sia giuridicamente e concretamente in condizione di concorrere per il servizio; non sussiste un interesse alla rotazione quando la pianificazione regionale vigente impedisce che l’impianto dell’operatore sia destinatario dell’affidamento.
- La sopravvenuta accertata impossibilità del ricorrente di conseguire l’affidamento determina la carenza di interesse attuale alla contestazione di profili ulteriori dell’affidamento, quali la tariffa applicata dall’operatore prescelto, e comporta l’improcedibilità delle relative censure e dei motivi aggiunti.
- Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato esclusivamente per paralizzare l’impugnazione è improcedibile quando l’interesse del ricorrente alla decisione sia già venuto meno per una ragione autonoma e il ricorso principale sia stato in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 223/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 224/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1257/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1258/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1259/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1260/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →