Parere n. 894/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza di sospensione proposto dal signor Eduardo Jose Viaro contro il Comune di Firenze per l’annullamento: - del provvedimento prot.n.15416/2021 del 15 gennaio 2019 con cui il Comune di Firenze ha dichiarato l’inefficacia della comunicazione di subingresso della pratica 14213/2018/SUAO – 744/2018/CAP prot.n.352813 del 7 novembre 2018; - della nota prot.n.272668/2023 del 29 agosto 2023 recante dichiarazione di inefficacia della comunicazione prot.n.245435 del 26 luglio 2023 avente ad oggetto la comunicazione di subingresso; - della nota prot.n.304636/2023 del 4 ottobre 2023 di rigetto dell’istanza di autotutela; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della dichiarazione di inefficacia della SCIA di subingresso in un’autorizzazione e concessione di posteggio per il commercio su area pubblica, nonché degli atti successivi di inefficacia e rigetto dell’autotutela
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, già titolare di due concessioni di posteggio nello stesso settore merceologico, aveva acquistato nel 2018 un’azienda titolare di una terza autorizzazione e concessione di posteggio e aveva presentato una SCIA di subingresso. Il Comune di Firenze aveva dichiarato inefficace la comunicazione, vietato la prosecuzione dell’attività e ritenuto decaduta la concessione, sulla base del divieto regionale di titolarità di più di due concessioni nell’ambito dello stesso settore quando il numero dei posteggi fosse inferiore o pari a cento. Nel 2023 il ricorrente aveva ceduto le prime due autorizzazioni e presentato una nuova richiesta di subingresso, dichiarata improduttiva di effetti dal Comune perché riferita a un titolo ormai scaduto e decaduto. Il ricorso straordinario deduce: la mancata o irregolare notificazione dell’avviso di avvio del procedimento e della dichiarazione di inefficacia, asseritamente trasmessi alla PEC del professionista intermediario anziché a un domicilio digitale validamente eletto; la tardività dell’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA e l’illegittimo ricorso all’autotutela; la mancata possibilità di regolarizzare la posizione mediante la dismissione di una delle tre concessioni; la contraddittorietà degli atti e la lesione del legittimo affidamento derivante dal presunto pagamento dei canoni. La questione preliminare è verificare la regolarità e l’effettività delle comunicazioni PEC, poiché da essa dipende la tempestività del ricorso straordinario. È stata inoltre proposta istanza cautelare.
Il parere
La Sezione non ha definito né il ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto indispensabile acquisire documentazione sulla procura conferita al professionista intermediario, sulle comunicazioni e sulla documentazione trasmesse al Comune, sulle ricevute PEC di trasmissione e ricezione degli atti impugnati, sulla relazione grafologica relativa alla presunta falsità della firma e su ogni ulteriore elemento utile a stabilire la regolarità delle notificazioni. Il ricorrente e il Comune dovranno depositare la documentazione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e presso la Segreteria della Sezione entro venti giorni dalla trasmissione del parere. Il Ministero dovrà trasmettere entro i successivi quaranta giorni una relazione istruttoria integrativa, previamente sottoposta alle parti per osservazioni per almeno quindici giorni. Ogni decisione in rito, nel merito e sulla cautelare è stata espressamente riservata; la trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Regolarità delle notificazioni PEC
Occorre verificare se l’avviso di avvio del procedimento e la dichiarazione di inefficacia della SCIA siano stati validamente comunicati al ricorrente tramite la PEC del professionista intermediario e se tale professionista fosse munito di una procura comprensiva dell’elezione di domicilio digitale o comunque idonea a ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Tempestività del ricorso straordinario
La tempestività del ricorso dipende dalla data e dalla validità della conoscenza degli atti impugnati; tale profilo non può essere deciso allo stato degli atti, in assenza delle ricevute PEC e della documentazione relativa alle comunicazioni.
Procura e documentazione dell’intermediario
Devono essere acquisiti la copia della procura conferita al professionista, le comunicazioni inviate al Comune e tutta la documentazione trasmessa con la pratica di subingresso.
Disconoscimento della firma e relazione grafologica
Deve essere depositata la relazione del perito indicata dal ricorrente a sostegno dell’asserita natura apocrifa della firma apposta sulla dichiarazione di elezione del domicilio digitale.
Istruttoria integrativa ministeriale
Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà predisporre una relazione integrativa contenente anche le osservazioni e controdeduzioni delle parti, previamente acquisite mediante assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è il rimedio nel cui ambito la Sezione sta svolgendo l’istruttoria consultiva; il parere decisorio è stato sospeso in attesa di integrazioni.
art. 19 l. 241/1990
È richiamato con riguardo alla SCIA, ai poteri inibitori dell’amministrazione e al termine per il loro esercizio; la Sezione non ha ancora deciso tali questioni.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento; la sua eventuale violazione resta da valutare dopo l’integrazione istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato con riferimento al preavviso di rigetto asseritamente notificato al professionista intermediario; la validità della relativa comunicazione è ancora da accertare.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare un distinto procedimento di annullamento d’ufficio; la Sezione non si è pronunciata sul merito della censura.
art. 24 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione alla conoscibilità degli atti e al diritto di difesa; la questione è connessa alla verifica della regolarità delle notificazioni.
art. 41 Cost.
È invocato dal ricorrente con riferimento alla limitazione dell’attività commerciale; nessuna valutazione definitiva è stata resa.
art. 32 l.r. Toscana n. 28/2005
È indicato come fonte del divieto di titolarità di più di due concessioni di posteggio nello stesso settore merceologico quando il numero complessivo dei posteggi sia inferiore o pari a cento.
art. 35, comma 3, l.r. Toscana n. 62/2018
È richiamato dal Comune nel provvedimento di dichiarazione di inefficacia; secondo la prospettazione dell’amministrazione, il divieto sarebbe rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla disciplina previgente.
Massime di principio
- Quando la tempestività di un ricorso amministrativo dipende dalla conoscenza di un provvedimento comunicato tramite un intermediario, occorre accertare documentalmente il titolo del rapporto di intermediazione, l’eventuale elezione di domicilio digitale e le ricevute PEC di trasmissione e ricezione.
- In presenza di contestazioni sulla validità della firma apposta sulla procura o sull’elezione di domicilio digitale, la decisione sulla tempestività del ricorso non può essere assunta senza acquisire la procura contestata, la documentazione dell’intermediario e gli elementi tecnici posti a fondamento del disconoscimento.
- Quando gli atti disponibili non consentono di stabilire se il ricorso straordinario sia tempestivo, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere, disporre specifici incombenti istruttori e riservare ogni decisione in rito, nel merito e sulla domanda cautelare.
Ricorso straordinario sulla dichiarazione di inefficacia di una SCIA di subingresso
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un titolare di impresa individuale operante nel commercio ambulante contro il Comune di Firenze. Sono impugnati la dichiarazione di inefficacia della SCIA di subingresso in un’autorizzazione e concessione di posteggio, il successivo atto del 2023 relativo a una nuova richiesta di subingresso e il rigetto dell’istanza di autotutela.
Premesse fattuali
Il ricorrente era titolare di due concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica nel Raggruppamento ex Uffizi. Nell’ottobre 2018 aveva acquistato un’ulteriore azienda munita di autorizzazione e concessione di posteggio e, nel novembre dello stesso anno, aveva presentato una SCIA di subingresso.
Il Comune aveva ritenuto tale acquisto incompatibile con il limite previsto dalla legislazione regionale toscana, che vietava la titolarità di più di due concessioni di posteggio nello stesso settore merceologico quando il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera fosse inferiore o pari a cento. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, il Comune aveva dichiarato inefficace la comunicazione di subingresso e vietato la prosecuzione dell’attività.
Nel luglio 2023 il ricorrente aveva ceduto le due concessioni precedentemente detenute e aveva presentato una nuova richiesta di subingresso, pagando, secondo la propria prospettazione, i canoni concessori. Il Comune aveva dichiarato la richiesta improduttiva di effetti, rilevando che il titolo relativo al posteggio n. 399 era ormai scaduto e che la relativa concessione era decaduta da anni.
Motivi del ricorso
Il primo motivo riguarda la notificazione degli atti e la conoscenza del provvedimento del 2019. Il ricorrente afferma di avere conosciuto la dichiarazione di inefficacia soltanto nel luglio 2023 e sostiene che le comunicazioni siano state inviate alla PEC del professionista che aveva trasmesso la pratica, senza una valida elezione di domicilio digitale. Contesta inoltre la firma apposta sulla dichiarazione di elezione di domicilio, producendo una relazione di un perito grafologo.
Lo stesso motivo censura, nel merito, l’omessa comunicazione di avvio, il mancato rispetto del termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA e l’asserita necessità di un distinto procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la mancata comunicazione di avvio gli avrebbe impedito di regolarizzare la propria posizione mediante la dismissione di una delle tre concessioni.
Con il terzo motivo deduce contraddittorietà degli atti e lesione del legittimo affidamento, assumendo di avere pagato i canoni relativi alla concessione n. 399 e di avere confidato nella perdurante validità del titolo.
Posizione del Comune e relazione ministeriale
Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il ricorrente fosse titolare di tre concessioni incompatibili con la disciplina regionale. Ha affermato di avere trasmesso gli atti alla PEC dell’intermediario indicata nella procura e già utilizzata per altre pratiche SUAP.
L’amministrazione ha inoltre contestato la ricostruzione del ricorrente sulla mancata conoscenza degli atti, richiamando una successiva richiesta di rinnovo che non comprendeva la concessione n. 399. Ha negato, infine, che i canoni pagati si riferissero alla concessione decaduta, precisando che essi riguardavano le altre due concessioni.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha recepito le deduzioni comunali e ha concluso per il rigetto del ricorso, salva l’eventuale declaratoria di tardività.
Valutazione istruttoria della Sezione
La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione, neppure con riferimento alla domanda cautelare. Il punto decisivo è costituito dalla regolarità e dall’effettività delle notificazioni effettuate alla PEC dell’intermediario.
La verifica è necessaria perché dalla validità delle comunicazioni dell’avviso di avvio e della dichiarazione di inefficacia dipende la decorrenza del termine per proporre il ricorso straordinario. Né il ricorrente né il Comune hanno tuttavia prodotto documentazione sufficiente a dimostrare le rispettive tesi.
Incombenti disposti
Il ricorrente e il Comune devono trasmettere al Ministero, depositandone copia anche presso la Segreteria della Sezione, entro venti giorni dalla trasmissione del parere:
- la procura conferita al professionista intermediario;
- le comunicazioni inviate dal professionista al Comune, con tutta la documentazione allegata;
- le ricevute PEC di trasmissione e ricezione degli atti impugnati;
- la relazione del perito relativa alla presunta falsità della firma;
- ogni ulteriore documento utile a verificare la regolarità delle comunicazioni.
Il Ministero deve poi trasmettere alla Sezione, entro i successivi quaranta giorni, una relazione istruttoria integrativa comprendente le osservazioni e controdeduzioni delle parti, previamente acquisite mediante un termine non inferiore a quindici giorni.
Esito del parere
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulla domanda cautelare. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. In caso di ingiustificato inadempimento agli incombenti, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
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