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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16944/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), contestando la prova della intraneità all'associazione basata sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni; dedotta altresì la possibile riclassificazione del fatto in favoreggiamento personale e denunciata l'assenza di valide ragioni per escludere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione impugnata. Ha ritenuto corretta e logica la valutazione del giudice di merito secondo cui le dichiarazioni convergenti dei collaboratori (Antimo Di Donato e Luigi Moschino) e le intercettazioni collocano Spenuso come consegnatario/custode di armi nell'abitazione, elemento indicativo di stabile, fiduciaria intraneità al clan; di conseguenza non è stata accolta la riclassificazione in favoreggiamento personale. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrata la partecipazione all'associazione mafiosa: il ruolo di custode di armi per il gruppo costituisce contributo stabile, fiduciario e funzionale all'organizzazione, escludendo la riconduzione alla fattispecie del favoreggiamento personale.

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar), Rv. 263715

    Richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate e la valutazione del linguaggio adottato sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se la valutazione è logica e coerente.

Massime di principio

  • La convergenza tra dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e riscontri oggettivi (intercettazioni) può costituire prova sufficiente della stabile appartenenza a un'associazione mafiosa.
  • La detenzione e la custodia di armi per conto del gruppo sono indici forti di intraneità stabile e fiduciaria, non meramente episodica.
  • La valutazione delle intercettazioni è essenzialmente di competenza del giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici o di motivazione, non per una diversa lettura dei fatti.
  • Per ottenere in sede di merito o di legittimità la riclassificazione del fatto in favoreggiamento personale è necessario dimostrare l'assenza di legami organici e continuativi con l'organizzazione, non la semplice esistenza di una lettura alternativa dei fatti.
  • La esclusione delle attenuanti generiche è difficilmente censurabile in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato la decisione con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti dell'imputato.

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