Cassazione Penale, Sentenza n. 16944/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), contestando la prova della intraneità all'associazione basata sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni; dedotta altresì la possibile riclassificazione del fatto in favoreggiamento personale e denunciata l'assenza di valide ragioni per escludere le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione impugnata. Ha ritenuto corretta e logica la valutazione del giudice di merito secondo cui le dichiarazioni convergenti dei collaboratori (Antimo Di Donato e Luigi Moschino) e le intercettazioni collocano Spenuso come consegnatario/custode di armi nell'abitazione, elemento indicativo di stabile, fiduciaria intraneità al clan; di conseguenza non è stata accolta la riclassificazione in favoreggiamento personale. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrata la partecipazione all'associazione mafiosa: il ruolo di custode di armi per il gruppo costituisce contributo stabile, fiduciario e funzionale all'organizzazione, escludendo la riconduzione alla fattispecie del favoreggiamento personale.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar), Rv. 263715
Richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate e la valutazione del linguaggio adottato sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se la valutazione è logica e coerente.
Massime di principio
- La convergenza tra dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e riscontri oggettivi (intercettazioni) può costituire prova sufficiente della stabile appartenenza a un'associazione mafiosa.
- La detenzione e la custodia di armi per conto del gruppo sono indici forti di intraneità stabile e fiduciaria, non meramente episodica.
- La valutazione delle intercettazioni è essenzialmente di competenza del giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici o di motivazione, non per una diversa lettura dei fatti.
- Per ottenere in sede di merito o di legittimità la riclassificazione del fatto in favoreggiamento personale è necessario dimostrare l'assenza di legami organici e continuativi con l'organizzazione, non la semplice esistenza di una lettura alternativa dei fatti.
- La esclusione delle attenuanti generiche è difficilmente censurabile in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato la decisione con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti dell'imputato.
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