Cassazione Penale, Sentenza n. 15897/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna (artt. 2 e 8 Dlgs. 74/2000) per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e reati connessi, deducendo vizi di motivazione e l'insussistenza dell'elemento soggettivo (fittizietà soggettiva) in relazione a fatture emesse da Sud Costruzioni e da Edilizia Moderna a favore di Edil Costruzioni. La difesa sosteneva inoltre che alcune operazioni erano state effettivamente eseguite (con trasferimento di personale fra società del medesimo gruppo familiare), che talune fatture erano in regime di reverse charge e che l'IVA non sarebbe stata portata in detrazione, e lamentava omessa motivazione sulla continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando il principio della "doppia conforme" e valutando congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado, ha ritenuto provata la materialità delle prestazioni indicate nelle fatture e, con riferimento ad alcune fatture (in particolare quelle emesse da Sud Costruzioni), ha condiviso la valutazione circa la fittizietà soggettiva e il dolo. Tuttavia ha rilevato carenza di adeguata motivazione circa l'elemento soggettivo per le fatture emesse da Edilizia Moderna (capo b) e per il capo d) relativo a Padua Salvatore, nonché in parte rispetto al capo c) limitatamente alle fatture di Edilizia Moderna. Per tali profili ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Ha respinto (rigettato) i ricorsi nel resto. Decisione resa il 10/02/2026.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 74/2000, art. 2
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La Corte ha interpretato l'art. 2 nel senso che il reato si configura anche in ipotesi di "fittizietà soggettiva": vale quando l'operazione è stata effettivamente eseguita ma non corrisponde soggettivamente il prestatore indicato in fattura, e può perseguire il fine di consentire l'evasione fiscale anche se non è stata individuata con certezza la persona che materialmente ha reso la prestazione.
Decreto Legislativo 74/2000, art. 8
(riferimento ai reati tributari contestati, inerente la consumazione dei reati contestati nel capo a) e b))
L'art. 8 è stato richiamato nella ricostruzione complessiva della consumazione dei reati tributari contestati: la Corte ha ritenuto sussistente la consumazione per alcune fattispecie valorizzando elementi istruttori (assenza di movimentazioni finanziarie, annotazioni IVA e quadro societario 'familiare').
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La norma è richiamata nei criteri di legittimità del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che censure basate su minime incongruenze argomentative o su elementi non decisivi non giustificano l'annullamento se la motivazione complessiva resta coerente; viceversa, la mancanza di specifiche argomentazioni su profili decisivi può portare all'annullamento parziale.
Massime di principio
- La fattisibilità di configurare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non richiede necessariamente che l'operazione non sia mai avvenuta: può sussistere anche la 'fittizietà soggettiva' quando il soggetto indicato in fattura non è quello che ha materialmente eseguito la prestazione.
- La prova dell'elemento soggettivo (dolo) deve risultare da motivazione specifica e puntuale: mancanze di spiegazione rispetto a singoli profili rilevanti (es. regime fiscale applicato, annotazioni IVA, movimenti finanziari) possono determinare annullamento parziale e rimessione per nuovo giudizio.
- Il regime di reverse charge non esclude automaticamente la responsabilità penale: occorre valutare se, nonostante il reverse charge, vi siano elementi che dimostrino l'intento di agevolare l'evasione (es. mancato riversamento IVA, annotazioni contabili incompatibili, artifici societari).
- In gruppi familiari o gruppi di società collegate, il trasferimento formale di personale o altre operazioni interne possono essere scrutinati per verificare se siano mere apparenze atte a simulare pagamenti o a giustificare prestazioni: l'assenza di movimenti di denaro diretti è un elemento indiziario rilevante ma non decisivo da solo.
- In presenza di sentenze "doppia conforme" la Corte d'appello può motivare per relationem rispetto al primo grado; tuttavia le censure nuove o specifiche richiedono una motivazione autonoma e dettagliata da parte del giudice d'appello.
- Chi impugna in cassazione deve proporre censure dotate di specificità e decisività: critiche generiche o reiterazioni di argomenti già esaminati difficilmente ottengono annullamento, salvo che vengano dimostrati profili motivazionali omessi o contraddittori decisivi per l'esito.
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