Cassazione Penale, Sentenza n. 06202/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Michele Onorato avverso il diniego della Direzione dell'istituto a consentire colloqui visivi in videoconferenza con la moglie, anch'essa detenuta in altro istituto nel circuito "Alta Sicurezza 3". Il ricorso censura: 1) la presunta creazione di una facoltà generalizzata di autorizzare colloqui tra detenuti sottoposti a regimi speciali (violazione artt. 69, comma 6, lett. b) e artt. 1 e 35-bis ord. pen.); 2) la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) per mancanza di motivazione e per non avere tenuto conto delle ragioni di sicurezza derivanti dall'indagine che coinvolge entrambi come appartenenti alla stessa organizzazione criminale; 3) la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) e della circolare DAP 2/10/2017, sostenendo che il parere della Direzione distrettuale antimafia (DDA), pur non vincolante, non può essere disatteso né forzato a rivelare elementi coperti dal segreto investigativo; 4) la non pertinence della registrazione del colloquio come misura idonea a neutralizzare i rischi di scambio di informazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e ha fissato il principio di diritto secondo cui, pur riconoscendo che il diritto ai colloqui visivi rientra nel nucleo essenziale dei diritti del detenuto e può essere esercitato anche quando il familiare è indiziato della stessa organizzazione criminale, il giudice deve procedere a un attento bilanciamento concreto tra esigenze affettive e di sicurezza pubblica. Tale bilanciamento richiede particolare cautela ove emerga, anche indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodalizio mafioso; in tali casi il divieto/precedenza delle misure di sicurezza previste dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) prevale e può giustificare il diniego del colloquio. La Corte ha censurato il Tribunale di merito per non aver adeguatamente valutato e contrastato le specifiche ragioni di fatto e di sicurezza indicate dalla Direzione dell'istituto e dalla DDA e ha ordinato un nuovo esame motivato alla luce dei criteri indicati.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen., comma 2-quater, lettera a)
«[...] La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate [...]»
La Corte interpreta la norma come prioritaria rispetto alle misure che consentono colloqui: la necessità di impedire contatti con l'organizzazione di appartenenza giustifica, in mancanza di elementi contrari, la presunzione di pericolosità e la possibilità di negare colloqui anche a fini familiari.
art. 41-bis ord. pen., comma 2-quater, lettera b)
La disposizione ammette limitazioni e cautele nei colloqui con familiari; tuttavia la sua applicazione va coordinata con la lettera a) e sottoposta a un bilanciamento concreto delle esigenze di sicurezza e affettività.
Circolare DAP 2 ottobre 2017 (n. 3676/6126), art. 16.1
la circolare prescrive che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante della competente DDA emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
La Corte conferma che il parere della DDA, pur non vincolante, è elemento rilevante e va considerato seriamente; la DDA non è tenuta a rendere pubblici dettagli coperti dal segreto investigativo.
artt. 13, 14 e 42 ord. pen. (assegnazione e raggruppamenti)
Richiamati per sottolineare il potere discrezionale della gestione dei detenuti e l'utilità dei circuiti (es. A.S.3) per raggruppare detenuti omogenei tenendo conto dei profili di sicurezza.
art. 32 DPR 30 giugno 2000, n. 230
Richiamato in relazione alla previsione di circuiti penitenziari e garanzie organizzative per livelli di sicurezza elevati.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 7654/2015 (Trigila); Sez. 1, n. 31634/2022 (Casa C. di Sassari); Sez. 1, n. 46809/2024 (De Stefano)
La Corte richiama orientamenti giurisprudenziali che ammettono, in linea di principio, colloqui visivi o telefonici controllabili anche con familiari detenuti, ma sempre previo bilanciamento degli interessi e valutazione attenta degli elementi di rischio; la DDA può esprimere parere rilevante.
Massime di principio
- Il diritto al colloquio visivo con familiari rientra nel nucleo essenziale dei diritti del detenuto ma non è assoluto: quando il familiare e il richiedente sono collegati alla stessa organizzazione criminale va effettuato un bilanciamento concreto e rigoroso con le esigenze di sicurezza.
- L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) ha funzione prioritaria: la prevenzione dei contatti con l'organizzazione di appartenenza può giustificare il diniego di colloqui anche se richiesti per motivi familiari.
- Il parere della Direzione distrettuale antimafia è non vincolante ma rappresenta un elemento indiziario rilevante e legittimo per motivare il diniego; la DDA non è obbligata a rivelare informazioni coperte da segreto investigativo.
- La registrazione o il controllo tecnico del colloquio non sono di per sé idonei a rimuovere tutti i rischi di scambio di informazioni: non possono sostituire una valutazione concreta della pericolosità.
- L'assegnazione a circuiti speciali (es. A.S.3) e la circostanza che l'organizzazione risulti attualmente operativa sul territorio aumentano la probabilità che il diniego del colloquio sia giustificato per motivi di sicurezza.
- Il giudice di merito, ove autorizzi o neghi il colloquio, deve fornire motivazione specifica e puntuale sulle circostanze di fatto e sulle valutazioni di sicurezza che giustificano la decisione; decisioni favorevoli precedenti non vincolano il giudice in presenza di nuovi elementi di rischio.
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