Cassazione Penale, Sentenza n. 19278/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata dal GIP per i reati indicati (artt. 337, 582 e 585 c.p.). I fatti contestati: il ricorrente non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri, avrebbe accelerato e investito un militare che gli intimava "alt Carabinieri", cagionandogli lesioni guaribili in 25 giorni. In sede di riesame Policastri aveva dichiarato di aver agito per convincimento errato che i controllanti fossero "soggetti malintenzionati" e che non avesse investito nessuno. Il ricorso deduceva (i) insufficienza della gravità indiziaria, ritenendo più plausibile la versione alternativa sostenuta dal ricorrente e dalla presunta testimone Ludovica Epicoco; (ii) inesistenza delle esigenze cautelari alla luce dell'incensuratezza dell'indagato e della natura occasionale della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo della logicità e della completezza della motivazione del giudice di merito e non consente una rivalutazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: gli atti di polizia giudiziaria e il referto medico supportavano l'ipotesi accusatoria; la presenza e la identità dei carabinieri era dimostrata dall'esibizione della paletta catarifrangente e dall'intimazione "alt Carabinieri", ragion per cui la versione difensiva non poteva prevalere; la testimonianza di Epicoco è stata ritenuta inattendibile o comunque non provata nella presenza a bordo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che l'incensuratezza non escluda di per sé il pericolo di recidiva: la gravità della condotta, la guida senza patente e l'elevata intensità del comportamento hanno legittimato la misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la rilevazione dell'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari in sede di legittimità è possibile solo se sussistono violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito riesaminare i fatti in senso sostanziale.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
L'incensuratezza costituisce una presunzione relativa di minore pericolosità sociale, ma può essere superata dalla gravità e dalle modalità della condotta concretamente accertata ai fini della valutazione del pericolo di recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
artt. 337, 582 e 585 cod. pen.
Norme penali relative, rispettivamente, alla resistenza a pubblico ufficiale e alle lesioni personali (come contestate): la Corte ha ritenuto che la documentazione e gli atti di polizia giudiziaria forniscano supporto all'ipotesi accusatoria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sent. Corte Cost. 13/06/2000, n.186
Richiamata in riferimento alla possibilità di condanna alla Cassa delle ammende, purché non risulti che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari, non rimetterà in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito salvo che non emerga una manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
- La documentazione di polizia giudiziaria e il referto medico hanno forte valenza probatoria in ordine alla gravità indiziaria se il giudice di merito li valuta coerentemente.
- La mera incensuratezza non esclude automaticamente il pericolo di recidiva: può essere superata dalla gravità e dalle modalità della condotta (es. guida senza patente, comportamento violento, fuga).
- Le dichiarazioni di persone "informate sui fatti" o di presunti testimoni possono essere disattese se la loro presenza o attendibilità non risulta dagli atti; la loro sola affermazione non costringe il giudice a rivedere la ricostruzione probatoria.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare la presenza di vizi di legge o una motivazione del giudice di merito manifestamente illogica o contraddittoria, non una semplice diversa interpretazione plausibile dei fatti.
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