Sentenza n. 453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9120/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il mancato superamento dell’esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, non ammesso alla prova orale dopo avere conseguito 5 punti nella prova di diritto civile, 5,2 nella prova di diritto penale e 5 nella prova di diritto amministrativo, ha appellato la sentenza del TAR deducendo: difetto assoluto di motivazione delle valutazioni espresse con voto numerico, anche in ragione della genericità dei criteri predeterminati dalla Commissione; eccesso di potere nella valutazione degli elaborati, integrazione postuma della motivazione da parte della difesa erariale, indebita sostituzione del TAR alla Commissione e disparità di trattamento rispetto agli elaborati di altri candidati; violazione del principio di individualità della valutazione, in quanto i punteggi dei commissari sarebbero stati in larga parte identici; illegittima composizione della Commissione, per la presenza di un magistrato ritenuto non equiparato a un consigliere di Corte di cassazione e per la partecipazione di componenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Distrettuale di disciplina, in asserita violazione delle incompatibilità previste dalla legge professionale; infine, illegittimità costituzionale della disciplina applicata, con riguardo all’assenza di incompatibilità per determinati commissari, alla fungibilità dei componenti e alla mancata previsione di una composizione calibrata sulle materie delle prove.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico quando, come nel caso concreto, la Commissione abbia previamente fissato criteri chiari di valutazione. Il verbale della Commissione indicava parametri riferiti alla struttura, coerenza, chiarezza, essenzialità e tecnicismo degli elaborati; per un esame rivolto a selezionare professionisti già abilitati e dotati di elevate capacità, non era necessario articolare tali criteri in voci, sottovoci e punteggi, poiché ciò avrebbe eccessivamente irrigidito la discrezionalità tecnica. Il TAR non ha integrato la motivazione né si è sostituito alla Commissione, ma ha verificato soltanto l’assenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Le valutazioni negative degli elaborati civile e amministrativo erano sorrette da ragioni agevolmente individuabili: il primo era incompleto e fondato su una tesi ormai abbandonata dalla giurisprudenza, mentre il secondo si concentrava sulla pregiudiziale amministrativa senza sviluppare adeguatamente le questioni proposte e senza distinguere la responsabilità da provvedimento illegittimo dalla responsabilità precontrattuale. Le insufficienze in civile e penale erano comunque non compensabili, sicché non era necessario esaminare la prova penale nel merito. La disparità di trattamento è stata esclusa anche in fatto, poiché gli elaborati del candidato assunto come termine di paragone risultavano molto più diffusi e argomentati. Quanto alla valutazione individuale, il regolamento prevedeva l’assegnazione individuale dei punti da parte dei commissari e il successivo calcolo della media; il verbale dimostrava il rispetto di tale procedura. Non era applicabile, per analogia, la giurisprudenza sul confronto a coppie nelle gare pubbliche, trattandosi di fattispecie diversa. La composizione della Commissione è stata ritenuta legittima: il requisito dell’equiparazione a consigliere di Corte di cassazione riguarda la qualifica del magistrato, non le funzioni concretamente esercitate, e il superamento della quarta valutazione di professionalità comporta l’equiparazione prevista dalla disciplina dell’ordinamento giudiziario. Le incompatibilità invocate per i componenti appartenenti agli organi dell’avvocatura non erano applicabili, poiché le norme sulle incompatibilità sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente; la procedura era regolata dal R.D. n. 1482/1936, che non prevedeva tali incompatibilità. Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate in parte inammissibili per mancata individuazione della disposizione censurata e comunque manifestamente infondate o irrilevanti: l’esame per cassazionista è diverso dall’esame di abilitazione alla professione; la fungibilità dei commissari non può essere estesa automaticamente da una disciplina all’altra; la questione relativa alla competenza dei commissari sulle singole materie era irrilevante, perché le insufficienze non compensabili in civile e penale rendevano decisivo l’esito indipendentemente dalla prova amministrativa. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 del decreto direttoriale 3 aprile 2024
sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse
La soglia minima di sei decimi in ciascuna prova impedisce la compensazione delle insufficienze inferiori a tale limite.
art. 4, comma 5, legge n. 1003/1936
sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse
La disciplina primaria richiede una media di sette decimi e almeno sei decimi in ogni prova; le insufficienze inferiori a sei non sono compensabili.
art. 6 R.D. n. 1482/1936
nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura ogni lavoro, assegna il punto
La Commissione attribuisce unitariamente il punteggio per ciascuna prova, sulla base dei punteggi individuali dei commissari e della successiva media aritmetica.
art. 3, comma 1, R.D. n. 1482/1936
la commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l’esame o con altro successivo, ed è composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, e di due avvocati inscritti nell’albo speciale
Il requisito dell’equiparazione concerne la qualifica del magistrato, da individuare secondo l’attuale ordinamento giudiziario, e non richiede l’effettivo esercizio delle funzioni di consigliere di Cassazione.
art. 12, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160
Concorre, insieme all’art. 10, comma 6, dello stesso decreto legislativo, a qualificare come equiparato a consigliere di Corte di cassazione il magistrato che abbia superato la quarta valutazione di professionalità.
art. 10, comma 6, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160
Concorre, insieme all’art. 12, comma 5, dello stesso decreto legislativo, a fondare l’equiparazione del magistrato in base alla qualifica conseguita.
art. 47, comma 5, legge n. 247/2012
Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del C.N.F.
La disposizione disciplina le Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e non è applicabile analogicamente all’esame per l’iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti.
art. 22, comma 2, legge n. 247/2012
È riferito alla diversa procedura di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori gestita dal Consiglio Nazionale Forense e non disciplina la procedura ministeriale oggetto del giudizio.
art. 14 preleggi
Le norme sulle incompatibilità sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente.
art. 3 Cost.
Il diverso regime delle incompatibilità tra esame di abilitazione professionale ed esame per cassazionista non viola il principio di eguaglianza, trattandosi di fattispecie non omogenee.
art. 97 Cost.
Non risulta violato dalla disciplina della composizione della Commissione, poiché la previsione di magistrati e avvocati qualificati assicura un livello adeguato di competenza.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare.
art. 73 c.p.a.
Disciplina lo scambio delle memorie difensive prima dell’udienza pubblica.
Corte costituzionale, sentenza n. 175/2011
È richiamata a sostegno della sufficienza del voto numerico nelle valutazioni concorsuali quando siano stati predeterminati criteri di valutazione.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 77/2017
i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione
Il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio di non idoneità quando è espresso in applicazione di criteri previamente stabiliti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del GDPR, la base normativa per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure di esame o concorso, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o non idoneità quando la Commissione abbia previamente fissato criteri di valutazione chiari e coerenti; non è necessario articolare tali criteri in voci, sottovoci e punteggi quando la procedura richiede una valutazione complessiva di elevate qualità professionali e tale articolazione comprimerebbe irragionevolmente la discrezionalità tecnica della Commissione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una Commissione esaminatrice resta limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o altri vizi macroscopici; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, ma può verificare se dal contenuto degli elaborati siano individuabili ragioni plausibili dell’esito negativo.
- Quando la disciplina dell’esame stabilisce che i singoli commissari assegnino individualmente i punteggi e che il voto finale derivi dalla media aritmetica, è sufficiente che il verbale documenti il rispetto di tale sequenza; non è necessario applicare a una procedura concorsuale i principi elaborati per il confronto a coppie nelle gare pubbliche.
- Il requisito regolamentare dell’equiparazione a una determinata qualifica magistratuale deve essere verificato sulla base della qualifica professionale conseguita secondo l’ordinamento giudiziario, non sulla base delle funzioni concretamente esercitate dal magistrato in servizio.
- Le norme sulle incompatibilità dei componenti delle commissioni esaminatrici sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a procedure diverse da quella espressamente disciplinata; l’eventuale richiamo generico contenuto nel bando non consente di applicare una disciplina incompatibile non prevista dalla normativa speciale della procedura.
- Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il ricorrente non individua con precisione la disposizione normativa sospettata di incostituzionalità; è inoltre manifestamente infondata o irrilevante quando assume come comparabili procedure rivolte a categorie diverse oppure riguarda una prova il cui esito non può incidere sulla decisione, essendo già decisive insufficienze non compensabili in altre prove.
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