Sentenza del 09/11/2016 n. 22749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia a seguito del mancato pagamento di varie cartelle. In Cassazione sostenevano principalmente che la cartella n. (XXXXXX) riguardasse debiti del loro dante causa F.P. e non F.M., e che non fosse stata validamente notificata agli eredi. Contestavano inoltre la notifica effettuata presso il domicilio di F.M., con consegna a F.A., nonché l'assenza di una notifica collettiva e impersonale agli eredi. I motivi erano formulati sia come violazione di legge sia come vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi e ha rigettato il ricorso. Anzitutto, ha rilevato l'inammissibile sovrapposizione tra censure di violazione di legge e vizi di motivazione, che hanno presupposti diversi. Inoltre, le contestazioni riguardavano un accertamento di fatto della CTR, secondo cui la cartella era intestata a F.M. ed era stata notificata mediante consegna a F.A.; un eventuale errore percettivo avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione. Infine, i ricorrenti non avevano impugnato una autonoma ragione decisiva della sentenza, ossia la tardività del ricorso originario, proposto oltre sessanta giorni dalla conoscenza effettiva dell'iscrizione ipotecaria. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere a Equitalia Sud S.p.A. le spese processuali, liquidate in 8.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio della motivazione.
Nel ricorso per cassazione non è ammessa la mescolanza indistinta di violazione di legge e vizio di motivazione. Ogni censura deve essere specificamente ricondotta al relativo motivo e deve rispettarne i presupposti.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'eventuale travisamento percettivo di un fatto o documento processuale, fondato sull'assunzione acritica di un dato, deve essere denunciato con revocazione e non mediante ricorso per cassazione.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Costituzione del resistente nel giudizio di cassazione.
L'Agenzia delle entrate si è costituita esclusivamente per partecipare all'udienza di discussione.
Termine di sessanta giorni per l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria
La conoscenza effettiva dell'iscrizione ipotecaria può far decorrere il termine per proporre ricorso. Se la decisione si fonda anche sulla tardività e tale ragione autonoma non viene specificamente contestata, il ricorso per cassazione è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere nettamente la violazione di legge dal vizio di motivazione, indicando per ciascuna censura la specifica norma e il requisito processuale applicabile.
- Non è possibile usare la Cassazione come terzo grado di merito per rivalutare documenti, notifiche o circostanze di fatto già accertate dal giudice di merito.
- Un errore meramente percettivo nell'esame di un documento può richiedere revocazione, mentre la Cassazione può intervenire solo nei limiti dei vizi ammessi dall'art. 360 c.p.c.
- Quando una sentenza contiene più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerla, devono essere contestate tutte; omettere una sola ratio decidendi rende generalmente inammissibile il ricorso.
- Chi intende contestare un atto cautelare o esecutivo deve verificare con attenzione il momento della conoscenza effettiva dell'atto e rispettare il termine di impugnazione, anche quando non disponga della relata di notifica.
- Le contestazioni sulla titolarità della cartella e sulla notifica agli eredi devono essere supportate da specifici documenti e formulate davanti al giudice competente, senza limitarsi a deduzioni generiche in Cassazione.
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