Cassazione Civile, Ordinanza n. 36075/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando l'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva condannato una società di trasporti a pagargli euro 5.537,60, detratto quanto già percepito a titolo di acconto. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso; la società resistente ha accettato la rinuncia. La Corte ha preso atto che l'atto di rinuncia rispettava i requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. e che l'accettazione era intervenuta, con conseguente definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta validamente effettuata perché conforme ai requisiti previsti dalla norma.
art. 391 c.p.c.
In presenza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, la Corte non ha pronunciato sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata nel rispetto dei requisiti formali di legge, consente l'estinzione del giudizio di legittimità quando sia accettata dalla parte resistente.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente preclude la decisione sul merito del ricorso e comporta la chiusura del processo di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36052/2022 del 09/12/2022
- ordinanza_civile · 9 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36053/2022 del 09/12/2022
- ordinanza_civile · 9 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36054/2022 del 09/12/2022
- ordinanza_civile · 9 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36055/2022 del 09/12/2022
- ordinanza_civile · 9 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2022 del 09/12/2022
- ordinanza_civile · 9 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36059/2022 del 09/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →