Sentenza n. 852/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 862/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3308/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.06.2025, notificata il 25.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 4.694,39.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che ha riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 862/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 25 giugno 2025 con formula esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.694,39 per indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla maturazione del credito fino al saldo, nonché di euro 721,00 per compensi professionali, oltre accessori, direttamente ai difensori antistatari. Dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza che risultasse l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la rituale notificazione della sentenza definitiva e quindi ammissibile il giudizio di ottemperanza. Nel merito ha affermato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l'Amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e, preso atto del perdurante inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il pagamento di euro 4.694,39, degli interessi o della rivalutazione secondo il criterio indicato nel giudicato e delle somme dovute per compensi e accessori ai difensori antistatari. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero, o un suo delegato, con l'obbligo di provvedere alla liquidazione entro i successivi 30 giorni mediante gli atti contabili necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato; l'inadempimento consente l'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, c.p.a.
In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Sulle somme riconosciute dal giudicato spettano, dalla maturazione del credito fino al saldo, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, nella misura del maggior importo.
Massime di principio
- La rituale notificazione della sentenza passata in giudicato, unitamente alla prova del perdurante inadempimento dell'amministrazione, integra i presupposti di ammissibilità e di fondatezza del giudizio di ottemperanza.
- L'amministrazione è obbligata a conformarsi al contenuto precettivo del giudicato e non può ometterne l'esecuzione una volta divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inottemperanza alla scadenza del termine.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare gli atti contabili e liquidatori necessari per dare concreta esecuzione alle somme riconosciute dal giudicato.
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