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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31622/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 18/06/2025. La doglianza riguardava l'assegnazione alla condotta contestata della qualifica di "insolvenza fraudolenta"; il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale qualificazione fosse erronea. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la qualificazione era stata operata in conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la truffa si distingue dall'insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode consiste nella simulazione di circostanze o condizioni non vere, create artificiosamente per indurre in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode consiste nella dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È richiamato solo per il confronto sistematico con l'insolvenza fraudolenta: nella truffa la frode si realizza mediante simulazione di circostanze o condizioni non vere, create artificiosamente per indurre in errore il soggetto passivo.

  • art. 641 c.p.

    È richiamato implicitamente nella distinzione dalla truffa: nell'insolvenza fraudolenta la frode consiste nella dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve in una critica manifestamente infondata alla qualificazione giuridica del fatto, se tale qualificazione risulta conforme ai criteri consolidati della giurisprudenza di legittimità.
  • La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta dipende dalla modalità della frode: nella truffa rileva la simulazione artificiosa di circostanze non vere idonee a ingannare, mentre nell'insolvenza fraudolenta rileva la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.
  • La qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta non è contraddetta dal mero richiamo alla truffa quando la condotta descritta non presenti una simulazione di condizioni inesistenti, ma una occultazione della propria insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieTruffa
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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