Sentenza del 25/01/2017 n. 690 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - SANZIONI - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la prescrizione è decennale quando la sanzione è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato; è invece quinquennale quando la definitività deriva da un atto amministrativo o da altra fonte non giudiziale. Il testo richiama, a conferma, Cass. n. 25790/2009 e Cass. n. 12715/2016. Non sono indicati gli esiti concreti del giudizio né le parti processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine di prescrizione applicabile al diritto di riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni tributarie. Se le sanzioni risultano da una sentenza passata in giudicato, trova applicazione il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c., in quanto opera la cosiddetta "actio iudicati". Se invece la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
Quando il diritto alla riscossione della sanzione è riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione ordinario applicabile è quello decennale.
Art. 20 del d.lgs. n. 472/1997
In assenza di una sentenza irrevocabile, il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive nel termine di cinque anni.
Massime di principio
- Per individuare il termine di prescrizione occorre verificare anzitutto se la sanzione sia stata consacrata in una sentenza passata in giudicato.
- Una sentenza irrevocabile trasforma il termine applicabile alla riscossione in decennale, anche se la sanzione originaria era soggetta a un termine più breve.
- Se manca un giudicato, resta applicabile il termine quinquennale previsto dalla disciplina delle sanzioni tributarie.
- È necessario controllare eventuali atti interruttivi della prescrizione e la loro tempestività, poiché il termine può ricominciare a decorrere.
- Il principio riguarda il diritto alla riscossione delle sanzioni e non determina automaticamente il termine applicabile al tributo principale, che può essere regolato da norme diverse.
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