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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3822/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/04/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto, su istanza del Procuratore generale, che l'indulto dovesse essere applicato sul cumulo materiale dei reati prima del temperamento ex art. 78 c.p. e prima della riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato. La difesa ha dedotto: (1) inammissibilità della richiesta per violazione delle norme sulle impugnazioni/oppisizioni (art. 667, comma 4 e termine di 15 giorni), con formazione del giudicato esecutivo sull'ordinanza originaria del 16/06/2010; (2) errata modalità di applicazione dell'indulto rispetto alla diminuzione dovuta al rito abbreviato (sosteneva che l'indulto dovesse applicarsi dopo la commutazione dell'ergastolo in 30 anni e quindi produrre una pena residua di 27 anni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non potesse modificare il contenuto decisorio già formato con l'ordinanza del 16/06/2010 che aveva applicato l'indulto sulla pena complessiva di 30 anni, poiché tale provvedimento non era stato tempestivamente impugnato mediante opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. entro 15 giorni e quindi era coperto da giudicato esecutivo. La Corte ha precisato che la rinnovazione della richiesta sarebbe ammessa solo ove fossero allegati fatti o ragioni nuovi non esaminati nella precedente decisione; nella specie non sussistevano elementi nuovi idonei a giustificare la revisione a sfavore del condannato.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Riferito come il meccanismo del temperamento del cumulo materiale; la Corte ha valutato che, pur essendo questione di diritto, l'eventuale diversa applicazione non poteva essere imposta retroattivamente contro il giudicato esecutivo.

  • art. 174 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al contenuto e applicazione dell'indulto; la Corte ha risolto la questione sul piano processuale, ritenendo prevalente il divieto di riformare il quantum già irrevocabile senza opposizione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Principio del giudicato e della preclusione delle questioni già decise: il principio, pur previsto per il giudizio di cognizione, è esteso all'esecuzione per evitare riproposizioni delle stesse questioni.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Strumento processuale individuato dalla Corte come quello idoneo per opporsi alla determinazione del giudice dell'esecuzione entro il termine di 15 giorni; la mancata opposizione ha formato il giudicato esecutivo.

  • art. 672 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento normativo collegato all'opposizione prevista dall'art. 667; conferma la procedura di impugnazione dell'ordinanza di esecuzione.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare la preclusione alla riproposizione di questioni già esaminate e decise con provvedimenti suscettibili di impugnazione.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente alla commutazione dell'ergastolo nella pena di 30 anni per effetto del rito abbreviato (secondo la disciplina all'epoca applicabile).

  • legge n. 241/2006 (indulto)

    Norma che ha concesso l'indulto nella misura di anni tre; la contestazione verteva sulla modalità di applicazione temporale di tale beneficio rispetto al cumulo e al rito abbreviato.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 1, n. 20981 del 26/03/2009 (Pavalache); Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013 (Giuliano); Sez.1, n. 30496 del 03/06/2010 (Nicolini)

    La Corte richiama precedenti che, in astratto, hanno affermato criteri sull'applicazione dell'indulto e sul principio 'favor rei' nella determinazione delle pene satellite, ma afferma che tali questioni non potevano essere riaperte a danno del condannato una volta formato il giudicato esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può modificare, a sfavore del condannato, il quantum della pena già deciso con provvedimento non impugnato: la mancata opposizione nei termini previsti determina il giudicato esecutivo.
  • L'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. (entro 15 giorni dalla comunicazione) è lo strumento corretto per impugnare la modalità di applicazione dell'indulto o altre determinazioni dell'ordinanza di esecuzione; l'omissione rende definitiva la decisione.
  • È ammissibile una nuova richiesta al giudice dell'esecuzione solo se fondata su fatti o ragioni nuovi che non siano stati oggetto di decisione precedente; la semplice reiterazione di argomenti già esaminati non è sufficiente.
  • Sebbene esistano precedenti che interpretano l'indulto come applicabile sul cumulo materiale prima del temperamento ex art. 78 e prima della riduzione per il rito abbreviato, tale interpretazione non può essere utilizzata per riformare retroattivamente decisioni già divenute definitive a danno del reo.
  • In situazioni analoghe, chi ritiene viziata la determinazione dell'indulto deve tempestivamente esperire i rimedi processuali (opposizione) e, in mancanza di ciò, non potrà ottenere una modifica peggiorativa della pena in esecuzione.

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