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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14245/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine intercorsi con il Comune a partire dal 1998. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo decisivo che la dipendente avesse partecipato, senza esito positivo, a due procedure di stabilizzazione bandite nel 2007 e nel 2014, valorizzando quindi una astratta chance di accesso privilegiato all'impiego stabile come misura idonea a escludere il risarcimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e per rinvio a precedenti senza indicarne il contenuto, in violazione degli artt. 132, 156, 161 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 368/2001, sostenendo che non poteva negarsi il danno comunitario perché le procedure di stabilizzazione non assicuravano una stabilizzazione certa e in tempi definiti, e quindi non costituivano misura effettiva, proporzionata e dissuasiva rispetto all'abuso della reiterazione dei contratti a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, reputando conforme all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nel lavoro pubblico privatizzato, l'immissione in ruolo ha efficacia riparatoria dell'illecito solo se vi è stretta correlazione tra l'abuso e la stabilizzazione ottenuta. Tale correlazione richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente autore dell'abuso e che sia effetto diretto e immediato dell'abuso stesso; non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato sia il risultato di una procedura concorsuale, ancorché riservata ai dipendenti a termine, né quando la stabilizzazione sia solo astrattamente possibile e connotata da aleatorietà. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione solo apparente e rinvio non intelligibile a precedenti non trascritti

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di lavoro a termine nel pubblico impiego

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità derivante dal vizio motivazionale

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato sia per censurare il difetto di esposizione delle ragioni della decisione sia per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    richiamato come norma violata in materia di lavoro pubblico a termine e risarcimento dell'abuso

  • d.lgs. n. 368/2001

    richiamato come disciplina dei contratti a termine asseritamente violata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • L. 24.12.2012 n. 228

    richiamata come norma che ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • direttiva 99/70/CE

    interpretata nel senso che la misura riparatoria deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, non aleatoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    le motivazioni delle precedenti pronunce di legittimità sono richiamate per relationem

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la successiva immissione in ruolo del dipendente a termine può valere come misura riparatoria dell'abuso solo se esiste una stretta correlazione tra l'illecita reiterazione dei contratti e la stabilizzazione effettivamente ottenuta.
  • La stretta correlazione richiede, sul piano soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'amministrazione che ha commesso l'abuso e, sul piano oggettivo, che essa costituisca effetto diretto e immediato dell'abuso stesso.
  • Una procedura di stabilizzazione o assunzione a tempo indeterminato non è, di per sé, misura sufficiente a escludere il danno da abuso del termine se l'esito è incerto, non immediato o aleatorio.
  • Nel giudizio di cassazione le questioni non esaminate dal giudice di merito, perché assorbite o non affrontate, non possono essere decise direttamente dalla Corte di legittimità e devono essere rimesse al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.
  • Il rinvio per relationem a precedenti giurisprudenziali è compatibile con la motivazione solo se consente di comprendere il percorso decisorio e la pertinenza del richiamo rispetto alla controversia concreta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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