Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33244/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui, dopo il riconoscimento da parte dell'Amministrazione della fondatezza del ricorso originario contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e la conseguente cessazione della materia del contendere, la commissione tributaria di primo grado aveva compensato le spese in ragione dell'esiguo valore della causa. In appello la contribuente aveva ottenuto una riforma su tale capo, ma la corte territoriale aveva liquidato solo euro 100 per il primo grado ed euro 200 per il secondo, importi ritenuti dalla ricorrente inferiori ai minimi tabellari e privi di adeguata motivazione. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione degli artt. 15, 36 e 61 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 2233 c.c., degli artt. 1, 3 e 13 del d.l. 31/2012, del d.m. 55/2014 e del d.m. 37/2018, sostenendo che la liquidazione fosse illegittima perché al di sotto dei parametri inderogabili e comunque effettuata con criterio onnicomprensivo, senza distinta considerazione delle fasi processuali e senza motivazione sullo scostamento dai valori tabellari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi del d.m. 55/2014, il giudice può esercitare discrezionalità entro il minimo e il massimo dei parametri, ma deve motivare solo se si discosta ulteriormente dai valori tabellari; ha inoltre affermato che, per il regime applicabile ratione temporis al secondo grado dopo il d.m. 37/2018, la liquidazione dei compensi professionali non può scendere sotto i minimi, che hanno carattere inderogabile. Ha quindi censurato la decisione impugnata perché aveva ridotto senza motivazione le spese del primo grado sotto il minimo e aveva liquidato il secondo grado in violazione del nuovo testo dell'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, oltre che con importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuova liquidazione delle spese del primo e secondo grado e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina delle spese nel processo tributario

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come parametro normativo per la decisione sulle spese

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come parametro normativo per la liquidazione delle spese

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di rispetto dei compensi professionali

  • artt. 1, 3 e 13 d.l. 31/2012

    richiamati dalla ricorrente nel quadro dei parametri normativi invocati

  • d.m. 55/2014

    applicabile ratione temporis al primo grado; la Corte afferma che la discrezionalità del giudice opera entro il minimo e il massimo dei parametri e che lo scostamento ulteriore richiede motivazione controllabile

  • d.m. 37/2018

    applicabile ratione temporis al secondo grado; la Corte afferma che, in assenza di diversa convenzione, la liquidazione non può scendere sotto i valori minimi, aventi carattere inderogabile

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018

    richiamato per affermare il divieto di liquidazione al di sotto della soglia minima e la necessità di distinguere le fasi

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali, il giudice può muoversi discrezionalmente entro i parametri tabellari, ma se intende discostarsene ulteriormente deve esporre una motivazione che consenta il controllo delle ragioni e della misura dello scostamento.
  • Quando si applicano i parametri forensi come modificati dal d.m. 37/2018, i valori minimi hanno carattere inderogabile e la liquidazione non può scendere al di sotto di essi in assenza di diversa convenzione tra le parti.
  • La liquidazione delle spese deve essere articolata per fasi processuali e non può ridursi a un importo onnicomprensivo se ciò impedisce di verificare il corretto rispetto dei parametri applicabili.
  • Nel processo tributario, la regolazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri normativi vigenti ratione temporis e il giudice non può comprimere il compenso oltre i limiti consentiti dalla disciplina tariffaria richiamata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.