Sentenza n. 7119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.R.G.A. Trento, sez. unica, 9 aprile 2024 n.54, che ha respinto il ricorso n.166/2023 R.G. proposto per l’annullamento: a) della deliberazione 29 settembre 2023 n.1749, pubblicata all’albo pretorio da data non precisata, con la quale la Giunta provinciale di Trento ha approvato con modifiche la variante sostanziale al Piano regolatore generale del Comune di Canazei; e degli atti presupposti, in particolare dei seguenti atti del Comune di Canazei: b) del decreto 2 dicembre 2021 n.2, pubblicato all’albo pretorio dal 3 dicembre successivo, con la quale il Commissario ad acta ha adottato in via preliminare la variante; c) del decreto 9 agosto 2022 n.1, pubblicato all’albo pretorio dal giorno 11 agosto successivo, con la quale il Commissario ha riadottato in via definitiva la variante; d) del verbale 28 marzo 2022 n.4 della Conferenza di pianificazione della Provincia di Trento; e) della nota 9 dicembre 2022 prot. n.847454 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia di Trento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Variante sostanziale al PRG di Canazei, approvata dalla Giunta provinciale di Trento, nella parte in cui consente l’acquisizione espropriativa anticipata del sedime stradale previsto per il permesso di costruire convenzionato PC.05 e pone a carico del futuro titolare del permesso il rimborso dell’indennità espropriativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha appellato la sentenza del TRGA di Trento, Sezione unica, n. 54 del 9 aprile 2024, che aveva respinto il ricorso contro la variante al PRG. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 24 e 84 della l.p. n. 15/2015, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta, sproporzione e sviamento: ha sostenuto che la strada di progetto non fosse necessaria al proprio lotto, già confinante con la SS 641, ma servisse soltanto il retrostante Condominio Morandins; ha inoltre contestato che gli fosse imposto il rimborso degli oneri espropriativi per un’opera priva di utilità per lui e censurato la ricostruzione relativa alla precedente proprietà familiare dei fondi del condominio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 37 della l.p. n. 15/2015 e carenza motivazionale, poiché l’osservazione presentata contro la previsione era stata respinta con la formula secondo cui l’Amministrazione riteneva corretto quanto inserito in variante. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo e chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TRGA. Ha omesso di esaminare le eccezioni preliminari d’inammissibilità, applicando il criterio della ragione più liquida. Quanto al primo motivo, ha dichiarato inammissibili le censure che investivano la scelta pianificatoria originaria della Variante 2015 — inclusi l’individuazione della strada come opera di urbanizzazione del PC.05 e l’obbligo di cessione del sedime — perché quella variante non era stata impugnata ed era ormai consolidata. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’innovazione della variante successiva, che permetteva al Comune di acquisire anticipatamente il sedime mediante esproprio e di chiedere al titolare del futuro permesso il rimborso dell’indennità: la disciplina è stata considerata alternativa funzionalmente ed economicamente equivalente alla cessione già prevista e idonea a impedire che il mancato accordo della proprietaria del sedime blocchi l’opera e l’edificabilità del lotto; inoltre, il rimborso è dovuto solo quando il titolare decida di edificare. La strada non deve servire esclusivamente il lotto: dagli atti risultava che garantisse un accesso sicuro del lotto dell’appellante alla SS 641, in conformità alle indicazioni del Servizio Gestione Strade, e il fatto che giovasse anche al condominio non ne escludeva la funzione urbanizzativa. Lo sviamento non era provato: la sola utilità dell’opera per il condominio non dimostrava una deviazione del potere dalla sua finalità tipica. Ha respinto anche il secondo motivo: le osservazioni dei privati alla pianificazione sono apporti collaborativi e il loro rigetto non richiede una risposta analitica, purché emerga che siano state esaminate e ritenute inidonee a modificare la scelta; nel caso concreto contestavano un assetto già consolidato e non ricorrevano situazioni qualificata tali da imporre una motivazione rafforzata. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
artt. 24 e 84 l.p. 15/2015
La norma non richiede che l'opera di urbanizzazione serva esclusivamente il lotto interessato dall'intervento edificatorio: per natura, le opere di urbanizzazione primaria sono destinate a soddisfare un interesse generale che eccede il singolo lotto, il che ne giustifica la cessione gratuita all'ente pubblico.
L’opera di urbanizzazione primaria connessa al permesso di costruire convenzionato non deve essere destinata in via esclusiva al lotto edificando; è sufficiente che sia necessaria e funzionale all’intervento, potendo soddisfare anche un interesse urbanistico più ampio.
art. 37 l.p. 15/2015
Il loro rigetto non richiede pertanto una motivazione analitica e puntuale, essendo sufficiente che risulti dagli atti del procedimento che le osservazioni siano state esaminate e ritenute inidonee a orientare diversamente la soluzione adottata dall'Amministrazione.
Il rigetto delle osservazioni presentate nella formazione degli strumenti urbanistici può essere sintetico, se dagli atti risulta che esse sono state considerate e giudicate non idonee a modificare la scelta pianificatoria; una motivazione rafforzata è richiesta solo in presenza di posizioni qualificate.
art. 97 Cost.
Tale principio trova applicazione a maggior ragione nel caso in cui — come nella specie — le osservazioni siano dirette a contestare non l'introduzione ex novo di un vincolo pianificatorio, bensì la conferma di un assetto già esistente e non impugnato.
Nel caso deciso, la censura di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non imponeva una motivazione analitica sulle osservazioni, dirette contro la conferma di un assetto urbanistico preesistente e non impugnato.
art. 99 c.p.a.
Tanto premesso in punto di fatto l’appello è all’evidenza infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte, omettendosi l’esame delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità in base al noto criterio della ragione più liquida (cfr., Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015).
Il richiamo all’art. 99 c.p.a. compare nel riferimento alla pronuncia dell’Adunanza plenaria sul criterio della ragione più liquida, applicato per decidere l’appello senza esaminare le eccezioni preliminari.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica, comprese quelle relative alle opere di urbanizzazione da realizzare in funzione dello sviluppo di un comparto, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o abnormità; il sindacato è ancora più limitato quando la disciplina sopravvenuta regola le modalità attuative di un assetto già definito.
- La previsione, in un permesso di costruire convenzionato, di un’opera di urbanizzazione primaria non richiede che essa serva esclusivamente il lotto interessato: può essere legittima se l’opera è funzionale all’intervento e soddisfa anche esigenze collettive o di altri immobili.
- Quando una disciplina urbanistica consolidata subordina l’edificazione alla cessione di un sedime, una variante può consentire al Comune di acquisirlo anticipatamente mediante esproprio, ponendo il rimborso dell’indennità a carico del futuro titolare del permesso al momento in cui decida di edificare, quale modalità alternativa alla cessione e diretta a non lasciare l’attuazione dell’opera dipendente dall’accordo di un terzo.
- Le osservazioni dei privati durante la formazione degli strumenti urbanistici costituiscono apporti collaborativi e non attribuiscono, di regola, una posizione qualificata che imponga una confutazione analitica; è sufficiente che risulti che siano state esaminate e ritenute non idonee a mutare la scelta. Una motivazione rafforzata può essere necessaria in presenza di situazioni qualificate, quali convenzioni urbanistiche o accordi, giudicati di annullamento o determinate posizioni urbanistiche consolidate.
- Lo sviamento del potere pianificatorio deve essere dimostrato con elementi probatori precisi e concordanti; la circostanza che un’opera pubblica arrechi utilità anche a un soggetto diverso dal proprietario del lotto edificando non prova, da sola, il perseguimento di una finalità estranea a quella urbanistica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →