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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28587/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare, dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. La difesa ha contestato l'attendibilità della persona offesa Malek Louichi, la sussistenza di gravi indizi in presenza di contraddizioni e discrepanze tra sommarie informazioni e dichiarazioni dei testi, l'assenza di prova sul soggetto autore dell'uso del coltello, la rilevanza probatoria di un video relativo a una fase successiva dei fatti, l'incompletezza delle indagini (mancata acquisizione cartella clinica, mancata identificazione di persone indicate, mancata acquisizione di riprese video e sopralluoghi), nonché l'illogicità e stereotipia della motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione e valutazione della personalità del ricorrente). La difesa ha ricostruito una diversa dinamica: sarebbe stato il Louichi l'aggressore con coltello e bottiglia e non il ricorrente, sostenendo che dagli elementi disponibili il procedimento si concluderà con assoluzione e richiesta risarcitoria per ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo coerente, lineare e completo la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, avendo valutato sia gli elementi investigativi sia le deduzioni difensive. I giudici hanno dato rilievo alla coerenza delle dichiarazioni della persona offesa e al riscontro di tali dichiarazioni con le videoriprese (anche se relative alle fasi successive) e con il referto medico che attestava lesioni compatibili con aggressione. La consulenza medico-legale del Pubblico Ministero ha indicato ferite penetranti, con profondità compatibile con l'uso di un coltello (ferita in regione pettorale destra dorsale di profondità circa 4/4,5 cm e un'altra fronto-parietale di 1,5 cm), e la dinamica risultava coerente con il racconto della vittima. Il Tribunale ha qualificato il fatto come tentato omicidio sulla base del tipo di arma, delle zone colpite, del numero di colpi e delle dichiarazioni degli aggressori. Quanto alle esigenze cautelari, il provvedimento ha ritenuto prevalente la pericolosità del comportamento e la contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente. La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato in Cassazione: non è consentita la riconsiderazione del fatto nel merito ma solo la verifica della congruità logico-giuridica della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La cancelleria non ha disposto la liberazione dell'indagato in esito alla pronuncia.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; utilizzata dalla difesa per dedurre la nullità o illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis)

    Richiama i requisiti della motivazione dei provvedimenti cautelari; la difesa lamentava violazione per mancanza o illogicità della motivazione, mentre la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e completa.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Norma sulle formalità della motivazione; richiamata dalla difesa come parametro di legittimità della motivazione del provvedimento impugnato.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Disposizione che disciplina le esigenze cautelari (necessità della misura), richiamata nella valutazione del Tribunale circa il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione che giustificano la custodia.

  • Codice penale, artt. 110, 56, 575, 577

    Quadro di imputazione penale: concorso di persone (110), tentativo (56), delitto di omicidio (575) e circostanze aggravanti o profili relativi a lesioni/gravi conseguenze (577) — tali norme descrivono la fattispecie contestata e sono state richiamate per la qualificazione del fatto come tentato omicidio.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza precisa che la cancelleria provvederà senza che la decisione comporti la liberazione automatica dell'indagato.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Principio richiamato in tema di condanna al versamento alla Cassa delle ammende; utilizzato per motivare l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6, n. 5465/04/11/2020; Sez. 2, n. 27866/17/06/2019, Mazzelii)

    Precedenti che ribadiscono i limiti del sindacato in Cassazione sulle valutazioni di fatto e che la verifica sulla motivazione in materia di misure cautelari è limitata all'adeguatezza logico-giuridica delle ragioni addotte dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione verifica principalmente la congruità logico-giuridica della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto; ricostruzioni alternative proposte dalla difesa richiedono di dimostrare errori logico-giuridici e non solo diversa lettura dei fatti.
  • Le dichiarazioni della persona offesa mantengono valore probatorio quando risultano coerenti internamente e sono riscontrate da elementi oggettivi (referti medici, consulenze, videoriprese anche se riferite a fasi successive) che ne confermano la attendibilità.
  • Per la configurazione del tentato omicidio rilevano, oltre alla presenza di uno strumento idoneo, la zona colpita, il numero dei colpi e gli elementi che consentono di ricavare la potenzialità letale e l'eventuale proposito omicidiario; tali profili possono giustificare gravità indiziaria e cautela carceraria.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario contestare in modo specifico e circostanziato le ragioni addotte dal giudice sulle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, reiterazione, pericolosità), fornendo elementi concreti che dimostrino l'assenza di tali esigenze (es. documentazione medica, alibi, dichiarazioni o prove tecniche mancanti).
  • L'assenza di acquisizioni investigative invocate dalla difesa (cartelle cliniche, identificazione di terzi, riprese video) può essere rilevante, ma deve essere comprovato che tali acquisizioni avrebbero inevitabilmente e concretamente mutato il giudizio sulla gravità indiziaria; in loro assenza, il giudice può comunque ritenere idonei i riscontri esistenti.

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