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Sentenza

Sentenza n. 182/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento di reiezione FIS1185612-2022/2022 dell'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale ex art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 con n. protocollo INPS.4900.21/02/2022.0144509 emanato dall'INPS – Filiale Metropolitana di Milano in data 20.4.2022 e notificato in data 4.5.2022; b) del provvedimento di reiezione FIS1206739-2022/2022 dell'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale ex art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 con n. protocollo INPS.4900.14/04/2022.0279070 emanato dall'INPS – Filiale Metropolitana di Milano in data 27.4.2022 e notificato in data 26.5.2022; c) di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale nonché per la declaratoria della concessione dell'Assegno di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 per i periodi 3.1.2022 – 2.4.2022 e 4.4.2022 – 2.7.2022, con conseguente recupero a conguaglio tramite sistema UNIEMENS.

Giustizia amministrativa202201584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'INPS di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale tramite Fondo di Integrazione Salariale per due periodi nel 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due provvedimenti dell'INPS che avevano respinto le domande di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale per la causale straordinaria della crisi aziendale, motivando il diniego con la dimensione aziendale superiore a quindici dipendenti e con l'incompatibilità della causale richiesta. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 e dell'art. 2-bis del d.m. n. 94033/2016, sostenendo che le modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 consentissero al FIS di operare anche per causali straordinarie; violazione del legittimo affidamento, poiché il sistema informatico INPS aveva accettato le domande senza segnalare errori; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; difetto di motivazione; violazione dell'art. 38 Cost. Nelle more, l'INPS ha accolto in autotutela la prima domanda, autorizzando l'accesso al FIS per il periodo dal 3 gennaio al 2 aprile 2022.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato. Quanto al primo diniego, l'accoglimento dell'istanza in sede di riesame e il conseguente annullamento d'ufficio del provvedimento hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al secondo diniego, il TAR ha ritenuto legittimo il rigetto. La società, avendo una dimensione occupazionale media superiore a quindici dipendenti e operando in un settore rientrante nel campo di applicazione del FIS, era soggetta anche alla disciplina della CIGS; pertanto, il FIS poteva intervenire per le causali ordinarie, mentre per le causali straordinarie la tutela era assicurata dalla CIGS. L'accettazione telematica della domanda e l'attribuzione del protocollo non hanno creato un affidamento tutelabile, poiché costituivano attività preliminari all'esame della domanda e l'assenza di un alert informatico non poteva rendere illegittimo il successivo diniego conforme alla legge. È stata inoltre esclusa la possibilità per l'INPS di riqualificare d'ufficio la domanda e riconoscere un diverso ammortizzatore sociale. La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, anche per il richiamo alla circolare INPS n. 18/2022. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 38 Cost., poiché l'ordinamento prevedeva una tutela alternativa, ossia la CIGS, e il rigetto dipendeva esclusivamente dall'inidoneità dello strumento richiesto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 148/2015

    Disciplina l'Assegno di Integrazione Salariale nell'ambito del Fondo di Integrazione Salariale; secondo il giudice, per i datori di lavoro soggetti anche alla CIGS il FIS opera per le causali ordinarie, mentre le causali straordinarie sono coperte dalla CIGS.

  • art. 20, comma 3-bis, d.lgs. n. 148/2015

    Per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 estende la disciplina della CIGS ai datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e operino in settori non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali indicati dalla norma.

  • art. 2-bis d.m. n. 94033/2016

    È stato interpretato in combinato disposto con la disciplina della CIGS, nel senso che l'accesso al FIS per le causali straordinarie non è ammesso quando il datore di lavoro rientra nel campo di applicazione della CIGS.

  • art. 23, comma 1, lett. i), d.l. n. 4/2022

    La modifica dell'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 148/2015 non consente, secondo il giudice, di riconoscere tramite FIS causali straordinarie a datori di lavoro per i quali tali causali sono coperte dalla CIGS.

  • art. 1, comma 198, legge n. 234/2021

    Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 20 del d.lgs. n. 148/2015, ampliando la platea dei datori di lavoro destinatari della CIGS.

  • art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990

    Il principio di correttezza e tutela dell'affidamento non attribuisce rilevanza invalidante all'accettazione telematica di una domanda né all'assenza di un alert preventivo, quando il successivo diniego è conforme alla normativa.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando espone la ragione del rigetto e richiama una circolare esplicativa idonea a rendere comprensibile l'applicazione della normativa.

  • art. 38 Cost.

    Non impone il riconoscimento dello specifico ammortizzatore richiesto quando l'ordinamento assicura la tutela sociale mediante un diverso istituto applicabile.

Massime di principio

  • Per i datori di lavoro con dimensione occupazionale media superiore a quindici dipendenti rientranti nell'ambito del FIS e contestualmente soggetti alla CIGS, l'Assegno di Integrazione Salariale tramite FIS è destinato alle causali ordinarie; per le causali straordinarie deve essere utilizzata la CIGS.
  • L'accettazione telematica di una domanda amministrativa e l'attribuzione di un numero di protocollo costituiscono attività preliminari all'istruttoria e non attestano la sussistenza dei requisiti sostanziali, né impediscono il successivo rigetto conforme alla normativa.
  • L'assenza di un controllo informatico preventivo o di un alert al momento della presentazione della domanda non determina l'illegittimità del provvedimento finale di diniego, quando l'amministrazione abbia correttamente applicato la disciplina vigente.
  • L'amministrazione previdenziale non è tenuta a riqualificare d'ufficio la domanda di un ammortizzatore sociale e a riconoscere un diverso trattamento rispetto a quello espressamente richiesto.
  • Non sussiste violazione dell'obbligo di motivazione quando il provvedimento indica chiaramente la ragione ostativa all'accoglimento e richiama una circolare esplicativa che consente di ricostruire la disciplina applicata.
  • Il rigetto della domanda di uno specifico ammortizzatore sociale non viola il diritto all'assistenza previsto dall'art. 38 Cost. quando il diniego dipende dall'inidoneità dello strumento richiesto e l'ordinamento prevede un diverso trattamento applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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