Sentenza n. 12389/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Nota mimit.-OMISSIS-, emessa del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione IV - Emittenza radiotelevisiva - Contributi, con cui -OMISSIS- è stata esclusa dal bando per l'assegnazione del contributo per l'annualità 2023 di cui al DPR 146/17, e di ogni atto e/o provvedimento ad essa sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della Società ricorrente; - del decreto direttoriale del 10 ottobre 2023, a firma del Direttore Generale ad interim del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -DGSCERP DIV. IV, con cui è stata approvata e pubblicata la Graduatoria Radio Commerciali – Annualità 2023, contenente il riparto provvisorio dei Contributi alle emittenti locali, ai sensi del DPR 146/17, e di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente; - del decreto direttoriale del 14 novembre 2023, prot. mimit.-OMISSIS-, a firma del Direttore Generale ad interim del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -DGSCERP DIV. IV con cui è stata approvata e pubblicata la Graduatoria Radio Commerciali- Annualità 2023 contenente il riparto definitivo dei Contributi alle emittenti locali, ai sensi del DPR 146/17, e di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali - Divisione IV, apparsa, in data 12 luglio 2024, sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero Sviluppo Economico; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, apparsa in data 12 luglio 2024 sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico; per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti: - della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, apparsa in data 12 luglio 2024,sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico, "Richiesta di Interlocutoria per il protocollo -OMISSIS-”, con cui si comunica alla ricorrente “che essendo stata ESCLUSA la domanda dei contributi 2023 per dichiarazioni non veritiere, anche la domanda per i contributi 2024 non può essere ammessa alla procedura di concessione dei contributi annualità 2024, ai sensi dell’articolo 75, comma 1-bis del D.P.R. n. 445/2000, che prevede: "La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio; per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti: - della Nota mimit.-OMISSIS-, emessa del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione IV - Emittenza radiotelevisiva - Contributi, con cui è stata esclusa -OMISSIS- dal bando per l’assegnazione del contributo per l’annualità 2023 di cui al DPR 146/17, e di ogni atto e/o provvedimento ad essa sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della Società ricorrente; per quanto riguarda i quinti motivi aggiunti: - del decreto direttoriale prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.-OMISSIS-, a firma del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e Ddelle Tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi -DGSCERP DIV. IV, con il quale si modifica il decreto direttoriale -OMISSIS-, e si approvano la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati nei nuovi allegati A e B, da cui è esclusa la società ricorrente; - in ogni caso, della predetta graduatoria definitiva approvata dal suindicato decreto direttoriale del 6 febbraio 2026, dalla quale è esclusa la Società ricorrente; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa sotteso, preordinato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per l’assegnazione dei contributi relativi all’annualità 2023 e conseguenti graduatorie, nonché inammissibilità delle domande per le annualità successive
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’esclusione dalla procedura contributiva prevista dal d.P.R. n. 146/2017, motivata dall’inserimento di dati non veritieri nella domanda, in particolare sul personale dipendente, dalla reiterazione di analoghe irregolarità e dall’omessa indicazione di dati relativi alla cassa integrazione. Ha dedotto violazione degli artt. 97 Cost. e 3 e 4 del d.P.R. n. 146/2017 e del d.m. 20 ottobre 2017, violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, della l. n. 241/1990 e dei principi di legalità, certezza del diritto, proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento, nonché disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento, errore di fatto e di diritto, difetto e illogicità della motivazione e violazione del giusto procedimento. La ricorrente ha sostenuto che le difformità fossero meri errori materiali dovuti alla complessità della piattaforma SICEM, incapace o comunque non intuitiva nel rappresentare le variazioni di qualifica e di orario dei lavoratori, e che non ricorresse una dichiarazione mendace rilevante ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri operatori ammessi alla rettifica mediante soccorso istruttorio, sproporzione dell’esclusione pluriennale, omessa valutazione delle controdeduzioni e rilevanza dell’archiviazione del procedimento penale. Con i motivi aggiunti ha contestato, per illegittimità derivata e per vizi propri, le graduatorie del 2023 e le successive declaratorie di inammissibilità delle domande relative alle annualità 2024 e 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. In fatto, ha ritenuto accertato che la piattaforma SICEM consentisse l’inserimento corretto delle variazioni nei rapporti di lavoro mediante più segmenti contrattuali; la società aveva quindi prospettato una mera difficoltà operativa, non un impedimento tecnico insuperabile. I dati inseriti erano difformi dalla realtà e integravano una dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, la decadenza dai benefici consegue alla non veridicità oggettiva della dichiarazione e non richiede l’accertamento del dolo, essendo sufficiente anche una grave violazione dei doveri di diligenza del dichiarante, in applicazione del principio di autoresponsabilità. L’archiviazione penale non era decisiva, poiché riguardava una fattispecie che richiedeva l’effettiva percezione del contributo e comunque non incideva sulla distinta valutazione amministrativa della non veridicità dei dati. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché la reiterazione delle inesattezze in due annualità consecutive differenziava la posizione della ricorrente da quella di operatori responsabili di errori isolati; tale reiterazione è stata ritenuta indice di imperizia grave e non scusabile. È stata inoltre esclusa la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché, una volta accertata la non veridicità, l’amministrazione era vincolata all’esclusione prevista dalla legge e non disponeva di margini per graduare la misura o applicare sanzioni meno afflittive. Per le annualità successive, l’inammissibilità delle domande costituiva conseguenza legale tipica e vincolata dell’esclusione presupposta, ai sensi dell’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La decadenza dai benefici consegue alla non veridicità oggettiva della dichiarazione; la disciplina si fonda sul principio di autoresponsabilità del dichiarante.
La decadenza amministrativa non richiede il dolo penalistico: è sufficiente la non veridicità oggettiva della dichiarazione, imputabile almeno a grave violazione dei doveri di diligenza.
art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza.
L’esclusione per dichiarazione mendace produce, per il periodo previsto dalla norma, l’inammissibilità vincolata delle ulteriori domande di contributo.
d.P.R. n. 146/2017
Disciplina la procedura di assegnazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali, nel cui ambito è stata disposta l’esclusione della ricorrente.
artt. 3 e 4 d.P.R. n. 146/2017
Sono richiamati quali disposizioni regolatrici della procedura contributiva e dei requisiti o criteri applicabili.
artt. 3 e 4 d.m. 20 ottobre 2017
Sono richiamati quali disposizioni attuative della disciplina dei contributi alle emittenti locali.
art. 316-ter c.p.
La fattispecie penale considerata nell’archiviazione presuppone l’effettiva percezione di erogazioni pubbliche; la sua mancata integrazione non esclude la non veridicità amministrativa dei dati dichiarati.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; la censura è stata ritenuta infondata.
l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata dalla ricorrente per i profili di partecipazione, istruttoria e motivazione; tali censure non sono state accolte.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 è sufficiente la non veridicità oggettiva della dichiarazione, senza necessità di accertare il dolo richiesto per l’illecito penale; la disciplina si fonda sull’autoresponsabilità del dichiarante e sulla violazione, anche grave, dei doveri di diligenza.
- La non veridicità amministrativa della dichiarazione costituisce una valutazione distinta da quella penale: l’archiviazione di un procedimento per un reato che richiede ulteriori presupposti, come l’effettiva percezione del contributo o il dolo, non impedisce all’amministrazione di applicare le conseguenze amministrative previste dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
- La reiterazione di dati non veritieri in più annualità può escludere la comparabilità con casi di errore isolato e legittimare una diversa valutazione amministrativa, soprattutto quando la ripetizione denoti grave e non scusabile imperizia dell’operatore professionale.
- Una volta accertata la non veridicità della dichiarazione, l’esclusione o la decadenza previste dalla legge costituiscono conseguenze vincolate: l’amministrazione non può sostituirle con misure meno afflittive invocando i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Il divieto temporaneo di accesso a contributi previsto dall’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000 opera come effetto legale tipico dell’atto di decadenza, sicché le successive domande presentate nel periodo di interdizione devono essere dichiarate inammissibili.
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