Sentenza n. 1597/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato in favore del Sig. Deepak Madankumar adottato dalla Questura di Pisa in data 4 febbraio 2025 e notificato al ricorrente in data 11 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con intimazione a lasciare il territorio nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura di Pisa dopo un procedimento durato oltre quattro anni e notificato molti mesi dopo l'adozione. Ha dedotto, con due motivi congiunti, la violazione degli artt. 97 Cost. e 1 l. n. 241/1990, dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, nonché dei principi di buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e tutela dell'affidamento. Ha denunciato eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, ingiustificata dilatazione dei tempi procedimentali, contraddittorietà, difetto di istruttoria, mancata valutazione della situazione attuale, travisamento dei presupposti e lesione dell'affidamento. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione, a fronte del lungo ritardo e delle integrazioni documentali richieste, avrebbe dovuto considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti prima della notificazione del diniego: il conseguimento della laurea magistrale in ingegneria aerospaziale e l'iscrizione a un nuovo corso di studi universitario. Tali circostanze avrebbero dimostrato la serietà e l'effettività del percorso formativo e imposto una rivalutazione della posizione, anche ai fini del rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i motivi, trattati congiuntamente, e ha annullato il diniego. Il provvedimento era fondato sul mancato superamento del numero minimo di esami richiesto dall'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio. Tuttavia, prima della notificazione dell'atto erano intervenuti fatti rilevanti: il conseguimento della laurea magistrale e l'iscrizione a un ulteriore corso universitario, con pagamento della tassa e frequenza delle attività didattiche. Tali elementi evidenziavano l'evoluzione positiva, la continuità e l'attualità dell'interesse formativo e avrebbero dovuto essere specificamente valutati. Il giudice ha precisato che, pur valendo in via generale il principio tempus regit actum, nella materia del soggiorno degli stranieri l'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone di considerare i nuovi elementi favorevoli sopravvenuti, esistenti e rappresentati o comunque conoscibili nel procedimento. Il principio assume particolare rilievo quando la durata abnorme del procedimento e la tardiva notificazione siano imputabili all'Amministrazione e abbiano cristallizzato la decisione su una situazione ormai superata. La mancata valutazione delle sopravvenienze ha determinato difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e tutela dell'affidamento. Il giudice ha inoltre ritenuto che il rinnovo non possa essere negato per la sola diversità tra il corso originario e quello successivamente intrapreso, quando risulti la serietà e l'effettività della formazione. Le spese sono state compensate. È stato liquidato al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato un compenso di euro 2.284,50, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
nuovi sopraggiunti elementi
Impone all'Amministrazione, nella valutazione del rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, di considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti alla domanda e anteriori all'adozione del provvedimento, quando esistenti e rappresentati o comunque conoscibili nel procedimento; tali elementi possono inoltre imporre una rinnovata valutazione in sede di riesame quando abbiano modificato significativamente la situazione dell'interessato.
art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Richiede, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio negli anni accademici successivi al primo, il superamento di almeno due verifiche di profitto; il requisito non può essere valutato isolatamente senza considerare sopravvenienze favorevoli indicative della serietà ed effettività del percorso formativo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Prevede il preavviso di rigetto, che nel caso concreto è stato inviato prima della conclusione dell'istruttoria.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Rafforza il dovere di buona fede, collaborazione e correttezza dell'Amministrazione, impedendo che la decisione si fondi su una situazione fattuale ormai superata anche per effetto della stessa inerzia amministrativa.
art. 8 CEDU
Tutela anche la vita privata, comprendente sviluppo della personalità, relazioni sociali e radicamento nel Paese; il diniego del soggiorno deve quindi essere sorretto da una valutazione concreta di necessità e proporzionalità rispetto alla posizione personale e formativa dello straniero.
artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002
Consentono la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con applicazione del dimezzamento previsto dall'art. 130.
Massime di principio
- Nella materia del soggiorno degli stranieri, l'Amministrazione deve considerare i nuovi elementi favorevoli sopravvenuti alla domanda e anteriori all'adozione del provvedimento, quando siano stati rappresentati o siano comunque conoscibili nel procedimento, in applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
- Il principio tempus regit actum non può essere applicato in modo formalistico quando un procedimento di rinnovo del soggiorno si sia protratto per un tempo abnorme e il provvedimento sia stato notificato tardivamente: in tale situazione l'Amministrazione deve verificare se la decisione sia ancora aderente alla situazione sostanziale attuale dell'interessato.
- Il conseguimento del titolo di studio originariamente perseguito e l'iscrizione a un diverso corso universitario costituiscono elementi che devono essere valutati ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, quando dimostrino continuità, serietà ed effettività del percorso formativo; la sola diversità del corso non giustifica automaticamente il diniego.
- La mancata considerazione di sopravvenienze favorevoli che evidenzino l'evoluzione positiva della posizione dello straniero integra difetto di istruttoria e di motivazione e può rendere il diniego irragionevole e sproporzionato, soprattutto quando il ritardo procedimentale sia imputabile all'Amministrazione.
- In presenza di una posizione personale e formativa significativamente mutata durante un procedimento prolungato, i principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento impongono all'Amministrazione una valutazione aggiornata e concreta, evitando che la propria inerzia aggravi la posizione del privato.
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