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Sentenza

Sentenza del 12/01/2018 n. 606 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano nella parte in cui aveva annullato due riprese fiscali relative a operazioni triangolari fatturate senza applicazione dell’IVA per gli anni 1998 e 1999. Secondo l’Amministrazione, l’esenzione o non imponibilità non era provata, poiché il trasporto della merce verso il cliente comunitario finale sarebbe stato organizzato dal primo cessionario nazionale e non direttamente dal cedente. La Corte ha invece ritenuto applicabile l’orientamento secondo cui non è indispensabile che il trasporto sia eseguito direttamente a cura o a nome del primo cedente: è sufficiente che, fin dall’origine e nella documentazione dell’operazione, risulti la comune volontà delle parti di effettuare una cessione nazionale in vista del trasporto della merce a un cessionario estero. Il contribuente deve comunque provare l’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale o comunitario secondo la disciplina applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché non conteneva argomenti idonei a superare l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Di conseguenza, il ricorso incidentale tardivo della società è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.; la stessa inefficacia ha colpito il ricorso autonomo della società, anch’esso oggettivamente incidentale e tardivo. Sono state compensate le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 8, comma 1, lett. a)

    "a cura o a nome dei cedenti"

    Per le cessioni all’esportazione o le operazioni triangolari, la formula non richiede necessariamente che il trasporto sia materialmente organizzato dal primo cedente. Occorre però dimostrare che la destinazione estera fosse prevista fin dall’origine e risultasse dalla volontà comune delle parti e dalla documentazione dell’operazione.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 41, comma 1, e 58, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    "trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente"

    La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie e delle operazioni triangolari dipende dalla prova dell’effettiva movimentazione dei beni verso altro Stato membro e dal fatto che tale destinazione fosse parte del regolamento originario dell’operazione, non da una decisione autonoma e successiva del cessionario nazionale.

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    "il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte"

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non offre argomenti idonei a giustificarne il superamento.

  • Art. 334, comma 2, c.p.c.

    "l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile"

    L’impugnazione incidentale tardiva è dipendente da quella principale: se quest’ultima viene dichiarata inammissibile, anche l’impugnazione incidentale tardiva diventa inefficace.

  • Art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite e trattate congiuntamente.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Il ricorso autonomo della società è stato considerato tardivo perché notificato dopo la scadenza del termine lungo per impugnare la sentenza.

Massime di principio

  • Nelle operazioni triangolari IVA, il fatto che il trasporto sia organizzato dal cessionario nazionale non esclude automaticamente la non imponibilità: è decisivo che la destinazione estera fosse prevista fin dall’inizio e risulti coerentemente da contratti, fatture, documenti di trasporto e altri elementi probatori.
  • L’onere della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale o comunitario grava sul contribuente. La documentazione deve essere completa, coerente e idonea a dimostrare sia il trasporto sia il collegamento originario tra la cessione e la destinazione estera.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a richiamare precedenti giurisprudenziali senza confrontarsi con l’orientamento consolidato della Corte può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • L’impugnazione incidentale tardiva dipende dall’impugnazione principale: se il ricorso principale è inammissibile, quella incidentale perde efficacia.
  • Quando più impugnazioni riguardano la stessa sentenza, esse possono essere riunite; tuttavia, la riunione non sana la tardività dei ricorsi né impedisce gli effetti previsti per le impugnazioni incidentali tardive.

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