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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06288/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio di rinvio, che aveva definitivamente annullato l'atto impugnato. Ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione della revocazione, richiesto dall'art. 100 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la decisione impugnata limitatamente a un motivo accolto. Nel corso del giudizio di revocazione, le ricorrenti hanno rappresentato che nel giudizio di rinvio era intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole alla loro posizione, con accoglimento del ricorso originario e annullamento definitivo degli avvisi di liquidazione oggetto di causa. Su tale base hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché la sopravvenuta decisione definitiva aveva già soddisfatto integralmente la pretesa azionata e reso inutile la prosecuzione del giudizio di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiede l'interesse ad agire; il suo venir meno per effetto del passaggio in giudicato della decisione del giudizio di rinvio comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione, interviene una decisione passata in giudicato che soddisfa integralmente la pretesa della parte ricorrente, viene meno l'interesse alla prosecuzione del processo e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., deve sussistere per tutta la durata del giudizio; la sua sopravvenuta carenza determina l'estinzione del processo.
  • Quando la domanda o l'impugnazione è ormai priva di utilità pratica per effetto di un evento sopravvenuto definitivamente satisfattivo, la Corte può chiudere il giudizio senza esaminare il merito residuo.
  • La compensazione delle spese è coerente con l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in presenza di un esito reso superfluo da una sopravvenienza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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