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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9953/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per riciclaggio. I motivi di cassazione sono tre: (1) violazione di legge (artt. 581, 591, 592 c.p.p. e art. 1188 c.c.), con la censura che il delitto di riciclaggio sarebbe inconfigurabile per l'insussistenza del reato presupposto (truffa), atteso che il pagamento effettuato dal debitore alla societa' Ristruttura (creditore apparente) non avrebbe liberato il debitore nei confronti della Icam; (2) contestazione della genericità del secondo motivo di appello e richiesta di censura della ricostruzione fattuale rispetto alla presunta 'struttura bifasica' dell'imputazione (separazione tra reato presupposto e condotta di riciclaggio); (3) contestazione della genericità del terzo motivo di appello relativo alla carenza probatoria sulla responsabilita' del Pesoni per il reato di riciclaggio. La difesa ha inoltre richiamato le norme civilistiche sull'adempimento e la buona fede del debitore (art. 1189 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo non consentito e manifestamente infondato: ha osservato che la sentenza di merito e il primo grado hanno dimostrato il danno subito sia dalla societa' libica che dalla Icam e che l'eventuale buona fede del debitore (art. 1189 c.c.) era questione non idonea a escludere a priori il delitto di riciclaggio. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, constatando che la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato le censure difensive circa la duplicita' delle condotte (partecipazione al reato presupposto vs condotta di riciclaggio) e non ha spiegato compiutamente il ruolo concreto del Pesoni né le modalita' precise della condotta riciclatoria; il rinvio generico alla sentenza di primo grado e l'assenza di valutazione puntuale degli elementi di prova hanno reso la motivazione apparente. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.; art. 591 cod. proc. pen.; art. 592 cod. proc. pen.

    Citate nella doglianza iniziale come presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo relativo a tali norme non consentito e manifestamente infondato

  • art. 1188 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che il pagamento a soggetto non legittimato non libera il debitore; la Corte osserva che la norma non esclude tutte le conseguenze e che la valutazione deve considerare anche la buona fede del debitore

  • art. 1189 cod. civ.

    "Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito"

    La Corte ha richiamato questo principio per spiegare che, qualora sussista la buona fede del debitore, l'adempimento puo' liberarlo; tuttavia la questione della buona fede non esclude automaticamente la configurabilita' del reato presupposto o del riciclaggio e deve essere accertata in concreto

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio) e art. 648-ter cod. pen. (reimpiego)

    La cassazione richiama la c.d. "clausola di riserva" dell'art. 648-bis (esclude l'applicazione del reato di riciclaggio nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto), sottolineando la necessita' di chiarire se l'imputato abbia partecipato al reato presupposto, poiche' la qualificazione come autore o complice del reato presupposto puo' escludere la fattispecie di riciclaggio

  • art. 110 e art. 640-ter cod. pen.

    Riferiti dalla giurisprudenza citata per distinguere il caso dell'agevolazione/concorso nel reato presupposto (art. 110) e il reato informatico; la Corte evidenzia che chi riceve somme 'a conoscenza specifica' per redistribuirle risponde di reati diversi rispetto a chi apre un conto per consentire l'occultamento del profitto illecito

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 25191 del 27/02/2014 (Iavarazzo) e pronunce di Sez. 2: n. 8793 del 14/02/2024; n. 19125 del 26/04/2023; n. 18965 del 21/04/2016

    La Corte richiama tali precedenti per il principio che la clausola di riserva esclude la punibilita' per riciclaggio di chi abbia commesso il reato presupposto e per la distinzione valutativa tra chi riceve somme con conoscenza specifica finalizzata a distribuire i proventi (rispondendo di reati collegati) e chi apre/usa un conto per far transitare il profitto illecito (rispondendo di riciclaggio)

Massime di principio

  • La contestazione di riciclaggio richiede una chiara distinzione tra la partecipazione al reato presupposto e la condotta di occultamento/impiego del profitto illecito; se l'imputato ha concorso al reato presupposto, puo' operare la "clausola di riserva" e precludere la sussistenza del reato di riciclaggio
  • Le doglianze in cassazione possono essere respinte se ripropongono pedissequamente censure gia' valutate in sede di appello senza nuovi profili critici; pero' la Corte annulla se la motivazione di merito non affronta in modo specifico le censure difensive
  • La buona fede del debitore (art. 1189 c.c.) puo' incidere sulla sussistenza del danno e quindi sul reato presupposto, ma e' questione di fatto da provare concretamente e non elimina automaticamente la responsabilita' per riciclaggio
  • Per sostenere la responsabilita' per riciclaggio la sentenza deve indicare chiaramente le modalita' dell'attivita' di occultamento/trasferimento e gli elementi probatori che dimostrano la finalita' di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (false fatture, sistemi fittizi, ordini di operativita')
  • Se la difesa chiede acquisizione di mezzi di prova, la richiesta non deve essere considerata meramente 'esplorativa': occorre specificare quali elementi si intendono far emergere e la loro rilevanza rispetto alla distinzione tra reato presupposto e condotta di riciclaggio
  • In casi complessi di concatenazione internazionale di condotte e societa' fittizie, i giudici di merito devono motivare puntualmente il percorso logico-probatorio che giustifica l'attribuzione di ruoli (ideatore, gestore di fatto, esecutore) e non limitarsi a rinvii generici alla prima sentenza

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